Caduta su ghiaccio? Responsabilità del Comune anche se la manutenzione della strada è stata appaltata a terzi (Trib. Milano, X Civile, 09/06/2014, n. 7544)
13/02/2015
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano prende posizione sull’applicabilità dell’art. 2051 c.c. chiarendo che in caso di danni derivanti da caduta del pedone a causa di ghiaccio e neve presenti sul manto stradale deve essere ritenuto responsabile il Comune proprietario della strada in qualità di custode della stessa.
In particolare nel caso in esame l’attrice, nel percorrere un passaggio pedonale obbligato per raggiungere la stazione ferroviaria, scivolava sul ghiaccio formatosi a causa della scarsa manutenzione del marciapiede. Il Comune si costituiva in giudizio asserendo la carenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico sostenendo che la caduta era da imputarsi unicamente a disattenzione del pedone e che, ad ogni modo, la responsabilità andava imputata a terzi soggetti ai quali aveva affidato la manutenzione della strada con regolare contratto di appalto.
Secondo il Giudice di merito, tuttavia, la devoluzione dei servizi di manutenzione delle strade ad altro soggetto non fa venir meno il potere di fatto e la custodia in capo al Comune relativamente alla strada aperta al pubblico costituendo, semmai, giusto titolo per la domanda di manleva in relazione ai danni derivati dalla carente manutenzione.