Diritto al risarcimento del danno subito dal figlio nascituro per la morte del padre avvenuta in un sinistro stradale prima della sua nascita (Cass. civ. Sez. III, sentenza 03.05.2011)
14/06/2011
Una volta accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento.
La sentenza è “storica” in quanto la Cassazione, per la prima volta ha riconosciuto che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto, nei confronti del responsabile, al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
La Cassazione ha riconosciuto agli interessi lesi una tutela di rango costituzionale agli articoli 32, primo e secondo comma, rispettivamente diritto alla salute e all’autodeterminazione, 29 comma primo in tema di famiglia, 30 comma primo sul rapporto genitori e figli.
Il diritto di credito vantato dalla figlia si fonda sull’essere nata orfana e come tale destinata a vivere in assenza della figura genitoriale a causa del fatto illecito posto in essere da un terzo.