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Equiparata, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la tutela della famiglia ‘legittima’ a quella ‘di fatto’

  |   Infortunistica Stradale, Tutte le News

13/06/2011

 

I giudici della Suprema corte, con la sentenza n. 12278/2011 hanno statuito il risarcimento danni per la morte di un uomo, avvenuta in un incidente stradale, in favore della sua ex consorte e dei figli legittimi nonché in favore della convivente e dei figli naturali.

La sentenza è “storica” in quanto nell’affrontare il tema della rilevanza sociale della famiglia di fatto, la riconosce (ed è la prima volta) degna di tutela giuridica al pari della legittima.

A tutt’oggi il nostro codice civile non contempla norme a tutela della famiglia di fatto. A fronte di ciò, in Italia vi sono circa 1 milione di coppie che vivono more uxorio ed un bambino su 5 nasce fuori dal matrimonio. Resta, tuttavia, la discriminazione tra figli legittimi e figli naturali atteso che i vari disegni di legge per equipararli sono ancora fermi.

La Suprema corte, nel caso di specie “hanno parificato ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto, in quanto per quest’ultima è stata provata la stabilità e continuatività nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive“.

Al riguardo, l’apparato probatorio esaminato dai giudici ha dimostrato che da molti anni la vittima aveva stabilito la sede principale della sua attività lavorativa ed in quel luogo aveva costituito con la convivente una unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo, ma anche dalla gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia con la quale la vittima intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore-figlio.

Inoltre, l’uomo aveva mantenuto legami stabili, anche affettivi, con i figli legittimi e con la moglie con i quali trascorreva regolarmente le principali festività, provvedendo sotto il profilo economico alle esigenze anche di questo nucleo familiare.

Da questi presupposti discende la correttezza della decisione assunta dai giudici di merito.


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AUTORE - Studio Legale Albini