FOCUS R.C.A.: E’ ancora possibile il risarcimento del c.d. “colpo di frusta” a seguito delle modifiche al Codice delle Assicurazioni introdotte con la legge 24.03.12?
17/05/2012
Quali riflessi avranno le recenti modifiche all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni introdotte con la Legge 24.03.2012 in materia di Responsabilità Civile Automobilistica sul risarcimento del “danno biologico di lieve entità” a seguito di sinistro stradale?
Cerchiamo di fare chiarezza.
Non possiamo non esprimere allarme e preoccupazione per la manifesta compromissione dei diritti dei danneggiati da circolazione stradale che si vorrebbe introdurre con la modifica normativa.
La normativa interviene, infatti, nell’ambito dell’accertamento del danno biologico in R.C.A. occupandosi delle “lesioni di lieve entità” e subordinandone il risarcimento a un non meglio definito “accertamento clinico strumentale obiettivo“, con l’evidente fine di escludere il risarcimento dei c.d. “colpi di frusta“.
Le norme, tecnicamente errate e tra loro contraddittorie, da più parti vengono già utilizzate come pretesto per non risarcire i danneggiati e da parte di talune imprese assicuratrici si segnalano già inammissibili pressioni nei confronti dei medici legali affinché gli stessi si adeguino a interpretazioni degli articoli di legge in contrasto con la criteriologia medico legale e la stessa deontologia medica.
Tali errate interpretazioni, determinerebbero un mutamento per legge della scienza medico legale limitato solo agli accertamenti medico legali da svolgersi in materia di RC auto.
Se ne ricava, a nostro parere, che la norma si esporrà necessariamente alla declaratoria d’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione, ancorando la risarcibilità all’accertamento della lesione e non alla sua esistenza, ovvero diversificando irragionevolmente la risarcibilità del danno costituito dal c.d. “colpo di frusta” a seconda che lo stesso sia conseguenza di un sinistro stradale ovvero di un’altra tipologia di sinistro.
Ed infatti questione di legittimità costituzionale della normativa è stata sollevata dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, ordinanza di remissione del 03 aprile.
Detto ciò, nell’immediato si auspica il tempestivo intervento di ogni livello associativo della Medicina Legale affinché venga ribadita la validità della consolidata criteriologia medico legale, a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici legali.
Si segnala intanto l’interpretazione della nuova normativa proposta dall’ISVAP nella comunicazione resa alle imprese di assicurazione e al mercato del 19 aprile 2012 ove l’autorità interviene rilevando l’esigenza di fornire al mercato un chiarimento circa l’apparente discrasia tra le due norme che presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili contraddittori.
L’Isvap precisa, sul piano del possibile conflitto interpretativo tra i due commi che: «la lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il “danno biologico permanente“ – cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione – per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un “accertamento clinico strumentale obiettivo“.
Il “danno biologico temporaneo“, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia “visivamente che strumentalmente“.
Tale orientamento, conclude l’Ente pubblico, sarebbe ancor più avvalorato dalla considerazione che «un evento lesivo può dar luogo a un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente a un danno biologico permanente (articolo 139: «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato…»).
Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di «accertamento clinico strumentale obiettivo», il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico.
Avv. Marcello Albini, Studio Legale Albini & Partners ©