Focus RCA: Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 Cod. Assicurazioni (ord. Trib. Brindisi, sez. Ostuni).
15/06/2012
“… I valori tabellati, per il danno biologico permanente (come per l’inabilità temporanea totale) non sono idonei ad assicurare la garanzia del principio di effettività della tutela risarcitoria del danno, inteso quale liquidazione sufficientemente congrua ed equa, quale sarebbe quella assicurata dall’applicazione delle Tabelle di Milano.
Infatti, poiché la salute, così come la dignità morale, sono beni “neutri” dell’individuo che devono essere tutelati, in egual misura, in relazione a tutti gli individui, appare irragionevole che una stessa lesione debba essere risarcita in modo diverso a seconda che derivi da un sinistro stradale, con conseguente applicazione dell’art. 139 CdS, o abbia altra genesi…”.