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Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: esame urine e dati sintomatici dell’alterazione da stupefacenti (Cass. Pen. sentenza n. 43486/2017)

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19/01/2018

 

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione – invertendo il proprio consolidato orientamento – ritiene sufficiente ai fini di configurare il reato di “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” la combinazione del risultato positivo dell’esame delle urine ed elementi indiziari sintomatici uno stato di alterazione psico-fisica (quali pupille dilatate, stato di ansia e di irrequietezza, difetto di attenzione, detenzione di sostanze stupefacenti).

L’orientamento precedente del massimo organo giudicante riteneva, invece, indispensabile ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato per “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti“, l’esame del sangue quale unico esame scientifico capace di attestare l’immediatezza dell’assunzione della droga, nonché una visita medica che accertasse lo stato di alterazione psicofisica.

Oggi, invece, la positività del solo esame delle urine unitamente a dati sintomatici rilevati dagli agenti potrà comportare una condanna per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

 

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AUTORE - Studio Legale Albini