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Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: legittimo il rifiuto del test se mancano i segni di alterazione (Cass. pen., sez. IV, sent. 14/03/17 n° 12197).

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29.03.2017

 

Il conducente può rifiutarsi di sottoporsi al test volto ad accertare lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti se non vi siano elementi di fatto che facciano sospettare il suo stato di alterazione.

E’ questo il principio sancito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 marzo 2017, n. 12197.

Nel caso in esame ai giudici, gli agenti di polizia, non essendo in possesso di strumenti portatile per gli esami di screening non invasivi, avevano chiesto all’imputato di farsi accompagnare presso struttura sanitaria per sottoporsi a prelievo di sangue, senza che sussistesse alcun elemento di fatto idoneo a far sospettare uno stato di intossicazione per assunzione di sostanze stupefacenti.

I giudici considerano illegittima l’intimazione rivolta dagli operanti al conducente di essere accompagnato presso un ospedale per gli esami, in quanto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 187 cod. strad., non sussistevano elementi per motivare tale obbligo, ovvero non vi erano elementi idonei a generare il sospetto di uno stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti da parte del conducente.


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AUTORE - Studio Legale Albini