Indennizzabile il danno da lesione del rachide cervicale (c.d. “colpo di frusta”) anche in assenza di radiografia (Cass. Civ., sez. III, sent. 19/01/18 n° 1272)
29/01/2018
La Cassazione torna sull’argomento della risarcibilità del c.d. “colpo di frusta” confermando l’orientamento espresso con sentenza del 26 settembre 2016 n. 18773, ovvero ribadendo come l’accertamento medico legale della lesione cervicale debba essere libero, ovvero, non sottoposto ad un vincolo probatorio e/o al rispetto di una gerachia nei mezzi di accertamento medico-legale di cui all’art. 139 comma 2° del d.lgs 209/2005.
Ove, infatti, fosse posto per legge un vincolo probatorio nell’accertamento medico vi sarebbero dubbi di legittimità costituzionale di una simile imposizione per legge.
La Corte va a dettare il principio: << .. in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l’ art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3 – ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale ..».
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