Investimento di pedone al cellulare: “il pedone è responsabile all’80 per cento”.
In caso di investimento di pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali di corsa e parlando al cellulare sussiste una responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro in misura pari all’80 per cento.
Così ha giudicato il Tribunale di Trieste (sentenza n. 380 del 7 giugno 2019) il primo caso di una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare perché intenta a parlare al cellulare.
Per il giudice, tale condotta distratta e imprudente le fa assumere l’80% della responsabilità dell’impatto, trattandosi di una condotta in totale disprezzo delle normali regole di prudenza.
Viene così superata la c.d. “presunzione di responsabilità” prevista dall’art. 2054 del codice civile in forza della quale “il pedone ha sempre ragione”, mentre l’automobilista che lo investe è inizialmente responsabile al 100 per cento del sinistro, salvo che non provi che il comportamento del pedone investito è stato “imprevedibile” e “anomalo“. Tale comportamento “imprevedibile” ed “anomalo” potrà diminuire, in misura proporzionale alla sua rilevanza nella causazione del sinistro, la percentuale di responsabilità imputabile all’automobilista che si presume inizialmente del 100 per cento.
Già in precedenza la giurisprudenza aveva mitigato la colpa dell’automobilista in caso di attraversamento della strada da parte del pedone fuori dalle strisce pedonali, quale comportamento imprudente che contribuisce ad attenuare la responsabilità dell’automobilista investitore.
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