L’ RCA copre il danno provocato con dolo
In materia di polizze assicurative l’RCA copre anche il danno provocato con dolo ai terzi, non trovando applicazione la norma di cui all’Art 1917 CC che in materia di disciplina generale dell’assicurazione della responsabilità civile esclude i danni derivanti da fatti commessi con dolo.
In tale circostanza, infatti, deve farsi applicazione del “principio di solidarietà” verso il danneggiato contenuto nelle leggi della RCA e nelle direttive europee.
Con la sentenza del 20 agosto 2018 si evince pertanto in commento che la Cassazione riconosce una specificità alla categoria della responsabilità civile da circolazione stradale, non costituendo l’articolo 1917 c.c. principio applicabile alla responsabilità civile da circolazione stradale.
Nel caso di specie si trattava di affidare alla Cassazione il compito di sciogliere la disputa tra il tribunale che aveva la richiesta di risarcimento di un soggetto vittima di un investimento di natura dolosa, messo in atto attraverso una retromarcia volutamente lesiva, per la quale in sede penale era stata riconosciuta la colpevolezza per tentato omicidio; e la Corte D’appello che, invece, pendeva in favore dell’impugnazione effettuata da parte dell’assicurazione.
A formulare ricorso alla Cassazione sono stati proprio i parenti del danneggiato, nel frattempo deceduto. Tale corte si è pronunciata dando continuità alle precedenti disposizioni, riaffermando che per quanto concerne l’ ambito assicurativo obbligatorio dei veicoli a motore, debba provvedere l’assicurazione stessa al risarcimento. Dunque l’ RCA copre il danno provocato con dolo ed ogni altro a carattere non intenzionale.
Tale sentenza ha permesso di porre in luce la differenza nei rapporti tra assicuratore e assicurato e tra assicuratore e danneggiato, in quanto quest’ultima ha una connotazione relativa al diritto pubblico, rispetto alla prima.
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