Le spese legali necessarie al danneggiato da sinistro stradale vanno risarcite (Cass. Civ., sez. III, sent. 29/05/15 n° 11154)
07/09/2015
Le spese legali necessarie al danneggiato da sinistro stradale, vanno risarcite se necessarie alla tutela dei propri diritti e va pertanto disapplicata la norma regolamentare di cui all’art. 9 comma 2 deld.p.r. 18.07.2006 n. 254, in quanto nulla per contrasto con l’art.24 della Costituzione, è quanto stabilito da Cass. 11154/2015.
La norma in questione prevederebbe infatti che in caso di risarcimento diretto ” nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni alla paresona”.
La Corte, infine, ritiene che l’unico discrimine per la risarcibilità delle somme spese a titolo di consulenza legale e peritale è, come per ogni altro danno, il nesso di causalità con il fatto, ossia con il sinistro stradale, che deriva dalla necessità delle spese in relazione alla complessità del caso e/o dalla mancata assistenza della propria assicurazione, come prevista dalle norme del codice delle assicurazioni.
In definitiva la norma è incostituzionale, in quanto limitativa del diritto di difesa, laddove tali spese si rendano necessarie, e va quindi disapplicata dal giudice ordinario.
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