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PATTI DI NON CONCORRENZA

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Il patto di non concorrenza stipulato fra azienda e lavoratore è una circostanza piuttosto ricorrente nell’ambito del mercato del lavoro, specie in determinati ambiti lavorativi e per determinate categorie professionali di lavoratori.

 

Che cos’è ?

Il patto di non concorrenza è un patto a titolo oneroso tra datore di lavoro e lavoratore, con il quale vengono posti dei limiti all’attività di quest’ultimo per il tempo in cui sarà cessato il rapporto di lavoro e previo riconoscimento di un vantaggio economico al lavoratore per le rinunce e le limitazioni alle quali accondiscende.

 

Scopo.

E’ finalizzato a tutelare l’interesse del datore di lavoro a proteggere il proprio patrimonio, le proprie conoscenze acquisite (c.d. know how), l’avviamento e la clientela acquisita.

 

Requisiti per la sua validità.

Il patto di non concorrenza deve considerarsi affetto da nullità se:

  1. non risulta da atto scritto;
  2. non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro;
  3. il vincolo posto in capo al dipendente non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

Non è, altresì, considerato legittimo un patto con un compenso di “carattere meramente simbolico, iniquo o sproporzionato” (Cass. civ. sent. n. 4891/98), ritenendosi la congruità di un corrispettivo che oscilli, generalmente tra il 15% e il 35% della retribuzione (Tribunale di Milano, sent. 18 giugno 2001).

 

Un ulteriore elemento da valutare per la validità del patto è il suo ambito territoriale di efficacia.

 

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AUTORE - Marcello Albini