PATTI DI NON CONCORRENZA
Il patto di non concorrenza stipulato fra azienda e lavoratore è una circostanza piuttosto ricorrente nell’ambito del mercato del lavoro, specie in determinati ambiti lavorativi e per determinate categorie professionali di lavoratori.
Che cos’è ?
Il patto di non concorrenza è un patto a titolo oneroso tra datore di lavoro e lavoratore, con il quale vengono posti dei limiti all’attività di quest’ultimo per il tempo in cui sarà cessato il rapporto di lavoro e previo riconoscimento di un vantaggio economico al lavoratore per le rinunce e le limitazioni alle quali accondiscende.
Scopo.
E’ finalizzato a tutelare l’interesse del datore di lavoro a proteggere il proprio patrimonio, le proprie conoscenze acquisite (c.d. know how), l’avviamento e la clientela acquisita.
Requisiti per la sua validità.
Il patto di non concorrenza deve considerarsi affetto da nullità se:
- non risulta da atto scritto;
- non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro;
- il vincolo posto in capo al dipendente non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Non è, altresì, considerato legittimo un patto con un compenso di “carattere meramente simbolico, iniquo o sproporzionato” (Cass. civ. sent. n. 4891/98), ritenendosi la congruità di un corrispettivo che oscilli, generalmente tra il 15% e il 35% della retribuzione (Tribunale di Milano, sent. 18 giugno 2001).
Un ulteriore elemento da valutare per la validità del patto è il suo ambito territoriale di efficacia.
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