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Responsabilità civile del Dirigente Primario Ospedaliero

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19/01/2018

 

Il Primario ospedaliero, oggi Dirigente medico Ospedaliero, ha il compito di dettare le direttive generiche e specifiche di carattere programmatico tecnico-organizzative, ma anche diagnostico-terapeiche per un efficiente svolgimento dell’attività sanitaria e di verificare l’attività (autonoma e delegata) dei singoli medici addetti alla struttura.
Infine il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti.

 

Come sancito dalla Giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, il Dirigente medico ospedaliero è titolare di una posizione di “garanzia” a tutela della salute dei pazienti affidati alla struttura (Cassazione penale, sez. IV, 29/09/2005,  n. 47145) che comporta il suo dovere di cura in via generale di tutti i pazienti dell’Ospedale, oltre che l’organizzazione generale della struttura di cui è Dirigente.

 

La Corte di Cassazione, ha avuto modo di precisare come il direttore di struttura complessa non possa delegare in toto ad altri
collaboratori la responsabilità della cura dei pazienti, dovendo egli prendersi cura di tutti i pazienti della sua struttura e non solo dei casi di particolare difficoltà a pena della sua responsabilità (quantomeno) civile.
Ha, infatti, statuito la Corte di Cassazione che il primario ospedaliero,  proprio in quanto titolare di una specifica posizione di
“garanzia” nei confronti dei pazienti  non può andare esente da responsabilità e venir meno alle sue funzioni di “garante” adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in casi di particolare difficoltà o di complicazioni (Cass., sez. IV, 7.12.1999, n. 1126).

 

Il Primario Ospedaliero, in particolare, sarà responsabile in caso di:

 

– mancata definizione dei criteri diagnostici e terapeutici generali e specifici;
– mancata puntuale conoscenza delle situazioni cliniche dei pazienti;
– carente vigilanza e verifica sull’attività (autonoma e delegata) dei medici addetti alla struttura soprattutto per ciò che attiene alla collaborazione interna tra loro (scambio di informazioni ecc.);
– mancato esercizio del potere di avocazione della gestione del trattamento sanitario quando la situazione di complessità o di
pericolo per il paziente lo richiede nonché;
– carente compilazione della cartella clinica.

 

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AUTORE - Studio Legale Albini