Risarcimento del danno al passeggero che non usa le cinture di sicurezza
In tema di risarcimento del danno subito dal passeggero trasportato su un autoveicolo, il quale durante il sinistro non usi le cinture di sicurezza si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21994/2019.
La sentenza è interessante perché valuta la “condotta colposa” del guidatore che non si accerti che il trasportato indossi le cinture di sicurezza durante il trasporto.
L’art. 172 del Codice della strada impone l’utilizzo delle cinture di sicurezza (non operando alcuna distinzione tra la seduta anteriore o posteriore del veicolo) e il mancato allacciamento delle stesse costituisce “fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro“.
In altre parole, il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato che abbia subito lesioni a seguito di un sinistro integra un rilevante concorso colposo nella causazione del danno, con la conseguenza che il danneggiato vedrà diminuito il risarcimento del danno che gli spetterebbe.
In realtà, gli effetti riduttivi sul risarcimento di tale condotta colposa del trasportato danneggiato vengono elisi dalla pari condotta colposa del conducente del mezzo, il quale ha, infatti, l’obbligo di effettuare la circolazione in condizioni di sicurezza.
Tuttavia, la Cassazione afferma come vada fatto un distinguo a seconda che il terzo passeggero si trovi trasportato sul sedile anteriore, oppure posteriore dell’autoveicolo.
Infatti, esula dalla normale diligenza che può esigersi dal conducente il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori, differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi sul sedile anteriore; conseguentemente solo il trasportato sul sedile posteriore che non usi le cinture di sicurezza vedrà diminuito il risarcimento spettatigli a causa della propria condotta colposa a lui (esclusivamente) imputabile (e non ad altri).
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