Sinistro Stradale: constatazione amichevole C.i.d. e C.t.u. (Cass. civ. sent. n. 5641/2014)
08/10/2014
Qual’è il valore del C.I.d ?
Il modulo di constatazione amichevole, debitamente compilato, comporta una “presunzione” circa il fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte nel modulo, ma NON costituisce vera e propria “prova” nemmeno nei confronti del compilante.
Trattasi, infatti, di un mero “elemento indiziario” soggetto al “libero apprezzamento da parte del giudice” e rimane, quindi, superabile con “prova contraria” quali una consulenza tecnica d’ufficio (C.t.u.).
Lo ha ribadito, da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 5641 del 12 marzo 2014 precisando che la Ctu, anche a distanza di molto tempo, può ribaltare le dichiarazioni rese nella constatazione amichevole.