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Stato d’ebbrezza, alcooltest, rifiuto, esclusione reato (Cass. penale, sez. IV, sent. 14.05.12 n° 18134)

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28/05/2012

 

Nella eventualità in cui non sia possibile stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico sia superiore al limite di 0,8 g/l il trasgressore deve ritenersi responsabile solamente dell’ipotesi meno grave prevista dal codice della strada ed ora depenalizzata a seguito della novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120.

Nella fattispecie oggetto di controversia un uomo veniva condannato (sia in primo che in secondo grado) in quanto aveva guidato e si era, altresì, rifiutato di sottoporsi all’alcooltest.

Alla luce del principio espresso dalla Suprema corte, la sentenza veniva annullata senza rinvio, in quanto nel caso concreto gli elementi sintomatici, in assenza di alcooltest non permettevano d’individuare un preciso grado di etilema.


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AUTORE - Studio Legale Albini