La Responsabilità dell’Ospedale per carenza organizzativa salva il medico da responsabilità

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La Responsabilità dell’Ospedale per carenza organizzativa salva il medico da responsabilità

La Corte di Cassazione ha ritenuto esenti da responsabilità due medici di due ospedali diversi accusati per aver cagionato colposamente la morte di un paziente giunto in ospedale a seguito di un incidente stradale. Tuttavia, le carenze emerse sono state ritenute addebitabili all’organizzazione degli ospedali e non imputabili ai due medici, che sono stati assolti.






    La Responsabilità dell’Ospedale per carenza organizzativa salva il medico da responsabilità

    La Corte di Cassazione ha ritenuto esenti da responsabilità due medici di due ospedali diversi accusati per aver cagionato colposamente la morte di un paziente giunto in ospedale a seguito di un incidente stradale. Tuttavia, le carenze emerse sono state ritenute addebitabili all’organizzazione degli ospedali e non imputabili ai due medici, che sono stati assolti.

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      Il medico non è responsabile quando è la struttura sanitaria carente.

      È stata negata la responsabilità dei medici per la morte del paziente, poiché riconducibile alle carenze organizzative delle strutture ospedaliere in cui operavano.

      Con la sentenza del 10.11.2014, n. 46336, la Cassazione ha assolto due medici, uno operante in un pronto soccorso ortopedico e l’altro all’interno del pronto soccorso generale di un ospedale toscano, i quali, per la carenza di mezzi e l’irrazionale disposizione della struttura non avevano potuto impedire la morte di un paziente.

      La Corte ha tenuto conto di elementi quali la distanza tra le due strutture ospedaliere, l’assenza di un’autoambulanza disponibile al trasferimento e, quindi, il ritardo nel trasporto presso l’ospedale più idoneo. È emersa, inoltre, la mancanza di strumenti adeguati per eseguire determinati esami volti a determinare una diagnosi. Tutti questi elementi hanno portato la Corte a ritenere esclusa la responsabilità dei due medici, in quanto l’evento morte è stato determinato con un’efficacia determinante dai deficit delle strutture sanitarie.

       

       

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