Tutela Legale Mobbing
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Sei vittima di mobbing sul lavoro? Non sei solo, i Diritti sono dalla Tua parte.
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Il c.d. mobbing, consiste in una serie di comportamenti posti in essere dal datore e/o da un superiore gerarchico e/o collega di lavoro (sul quale il datore ha un obbligo di vigilanza) nei confronti del dipendente finalizzati a vessarlo, isolarlo e umiliarlo escludendolo progressivamente dal contesto aziendale, fino a spingerlo alle dimissioni e/o a un crollo dell’equilibrio psico-fisico.
È una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n.143/2000). Il mobbing sul lavoro, in quanto fonte di un “danno psichico” obbliga colui che ne è il responsabile (il datore di lavorio) al risarcimento dei danni. Ed infatti, il datore di lavoro ha un vero e proprio obbligo di tutelare e preservare l’integrità fisica e morale del lavoratore, pena il risarcimento del danno.
Ulteriore voce autonoma di danno (anch’esso da liquidarsi) che solitamente accompagna i casi di mobbing è poi il cd. “danno da dequalificazione professionale” e/o da “demansionamento“. Si tratta di un danno “non patrimoniale” consistente nella lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro con incidenza sulla vita professionale dell’interessato, ovvero che può avere anche una incidenza “patrimoniale” laddove il lavoratore subisca l’impoverimento della capacità professionale acquisita e la mancata acquisizione di una maggiore capacità (Cass.Sez. Un., sentenza n. 6572/06).
Affinché si possa configurare un’azione mobbizzante sono necessarie:
La condotta mobbizzante deve pertanto essere:
Elemento centrale è, come ha ribadito la Suprema Corte, che si ravvisi una pluralità ed una continuità di azioni lesive, non ritenendosi sufficienti episodi isolati, che trovano una ragione unificatrice nell’intento dell’autore di emarginare, e/o di espellere, la vittima dall’ambiente di lavoro.
Se manca la continuità delle azioni vessatorie, si potrà rientrare piuttosto nella ‘sottocategoria’ dello Straining, che consiste in una situazione di stress forzato sul posto di lavoro (di gran lunga maggiore di quello richiesto normalmente al lavoratore nello svolgimento dei propri compiti) in cui il lavoratore viene a trovarsi per avere subito azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma i cui effetti negativi sono di durata protratta nel tempo.
Processualmente spetta al danneggiato dare la prova di una condotta emulativa, pretestuosa che può consistere in:
Ma cosa fare in concreto quando si sia vittima di mobbing ?
Raccogliete le prove
Fissate un obiettivo
Se siete determinati a passare alle vie legali, individuate chiaramente quali scopi volete raggiungere (reintegro nelle proprie mansioni,risarcimento da danno biologico…). E’ importante considerare alternative alla causa per mobbing, dal momento che esistono specifiche fattispecie di reato come minacce, abuso di potere, violenza privata, ingiuria, diffamazione, calunnia, lesioni personali.
Da quanto sopra esposto si evince che avere una corretta strategia legale in fatto di mobbing è fondamentale, una appropriata raccolta di prove altrettanto, per questo è imprescindibile l’aiuto di un avvocato specializzato nella materia.