Assegno di mantenimento dei figli

Assegno di mantenimento dei figli

In concreto, l’obbligo di mantenimento dei figli in capo al genitore non collocatario va quantificato tenendo conto di 5 parametri indicati dall’art. 155 Cod. civ.:

 

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori (il criterio del “tenore di vita goduto durante il matrimonio” continua a vigere per l'”assegno di mantenimento dei figli” anche dopo la nota sentenza della Cassazione civile n. 11504/2017 sull’”assegno di divorzio”);
  3.  i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4.  le risorse economiche di entrambi i genitori;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

 

 

Va detto come per valutare le risorse economiche di ciascun genitore ai fini di determinare la misura dell’obbligo di mantenimento del genitore non collocatario, il reddito dichiarato non è l’unico elemento da considerare.
Bisognerà, infatti, anche valutare il reddito “potenziale”, ovvero quei redditi che il genitore, anche se disoccupato, ha la capacità di conseguire (Cass. 16551/2010). Così il genitore disoccupato, ma dotato di capacità di lavoro non può sottrarsi all’obbligo di mantenimento dei figli, ma deve attivarsi e fare il possibile per garantire il soddisfacimento delle essenziali esigenze dei figli.

 

Il diritto del figlio a essere mantenuto dai genitori non cessa con il compimento del diciottesimo anno di età e non prevede un termine finale che va’ individuato, caso per caso, con il raggiungimento della possibilità di autosufficienza economica ed il genitore “collocatario” ha, pertanto, diritto a percepire dall’altro coniuge un assegno per il suo mantenimento purché sia con questi effettivamente convivente.

 

Va detto poi come il genitore convivente con i figli possa chiedere all’altro, oltre il pagamento di un contributo di mantenimento per il futuro, anche il rimborso pro quota delle spese, ordinarie e straordinarie, già interamente sostenute a favore dei figli sin dalla nascita (si pensi l caso dei genitori non uniti in matrimonio e che non hanno mai convissuto) ovvero dalla cessazione della convivenza coniugale o “di fatto” (in assenza di matrimonio). Tale domanda va proposta al Tribunale ordinario, non solo in caso di figli legittimi, ma anche per i figli naturali.

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