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La convivenza di fatto dell’ex moglie e la nascita di un figlio dal nuovo partner, fanno venir meno il diritto della stessa all’assegno di mantenimento (Trib.Lamezia Terme, sez. civ. decreto 01.12.2011)

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21/02/2012

 

La convivenza di fatto dell’ex moglie e la nascita di un figlio dal nuovo partner, fanno venir meno il diritto della stessa all’assegno di mantenimento.

E’ quanto disposto dal Trib. Lamezia Terme, sezione civile, nel decreto 1° dicembre 2011 (Pres. Ianni, est. Danise).

In materia  vi sono due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, l’uno considera la convivenza more-uxorio priva del carattere di stabilità tale da giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento (Cass. civ. sent. n. 1096/2010).

L’altro, sentenza Cass. civ. n. 17195/11, ove la nuova convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, tende ad evitare il paradosso che si verrebbe a creare laddove l’ex marito finisse per contribuire alla crescita ed al mantenimento del figlio nato dalla nuova relazione instaurata dall’ex coniuge, in palese contrasto con le esigenze di rispetto di giustizia ed equità sociale.


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AUTORE - Studio Legale Albini