Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione

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    In caso di abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione scatta l’addebito

    L’abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge che non abbia ancora presentato richiesta di separazione comporta una violazione del dovere di coabitazione tra coniugi derivante dal matrimonio e, inoltre, comporta come conseguenza in sede di separazione, che il coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale avrà l’onere di provare che il suo comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione.

    In caso di abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione scatta l’addebito

    L’abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge che non abbia ancora presentato richiesta di separazione comporta una violazione del dovere di coabitazione tra coniugi derivante dal matrimonio e, inoltre, comporta come conseguenza in sede di separazione, che il coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale avrà l’onere di provare che il suo comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione.

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      La violazione del dovere di coabitazione

      L’art. 143, co.2, c.c. prevede che dal matrimonio derivino degli obblighi, tra i quali quello della coabitazione dei coniugi.

       

       

       

      L’abbandono del tetto coniugale

       

      L’art. 146 c.c. prevede che la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
      Il coniuge che ritenga intollerabile la prosecuzione della convivenza potrà legittimamente sottrarsi all’obbligo di coabitazione previsto dalla legge solo dopo la proposizione della domanda di separazione.

       

       

       

      La pronuncia della Corte di Cassazione

       

      Con la sentenza n. 2059 del 14.22012, la Corte di Cassazione, ha affermato che sulla parte, la quale richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, grava l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
      Tuttavia, alla luce dei principi sopra esposti, ha ribadito che il coniuge che provi l’abbandono volontario e definitivo della residenza familiare da parte dell’altro, senza che quest’ultimo abbia proposto domanda di separazione, “non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio”.
      La Suprema Corte ha precisato, infatti, che un simile comportamento implichi, di fatto, “la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, gravando dunque sulla parte che si è allontanata “l’onere di offrire la prova contraria”, e cioè che “quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità delle coabitazione”.

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