Diritto sanitario
Avvocati, Medici, Poliambulatori partners in grado di garantirTi
assistenza medico/legale in caso di danni da errore medico:
dalla convalescenza, alla guarigione;
dall’individuazione delle responsabilità,
al risarcimento danni da malasanità.
L’Avvocato Marcello Albini si occupa personalmente della gestione del contenzioso in materia di diritto sanitario e risarcimento danni da responsabilità medica, avendo maturato nel corso degli anni di attività professionale approfondita e specifica conoscenza nel campo giuridico del diritto alla salute e del diritto sanitario e dei casi di mal practice sanitaria.
L’aggiornamento professionale continuo è garanzia di conoscenza dettagliata della normativa e della giurisprudenza in continua evoluzione in tale materia, ovvero di un’assistenza professionalmente accreditata e qualificata
(** in calce attestati di partecipazione a convegni di aggiornamento professionale in materia di risarcimento danni da malasanità).
“E’ mia convinzione, che per gli alti valori e interessi coinvolti – alcuni personalissimi (diritto alla salute), altri super-individuali (quali l’efficiente organizzazione del sistema sanitario nazionale) – la materia della responsabilità medica vada affrontata con estrema professionalità, competenza, cautela e scrupolo, perseguendo l’errore e la negligenza medica . Ciò anche al fine di prevenire altri errori e migliorare così il sistema sanitario. Vanno evitate, invece, azioni temerarie, ovvero che prescindono da uno scrupoloso e imparziale accertamento di profili di colpevolezza. Intraprendere azioni legali non fondate contro il medico senza la dovuta (coscienza e) conoscenza della complessità della materia comporterebbe, infatti, come conseguenza esclusivamente una ingiusta incriminazione della classe medica a danno di tutta la collettività.”
Avv. Marcello Albini (intervista rilasciata a Panorama Sanità, 08.01.2012)
Valori & Missione
Lo Studio Legale Albini & Partners da oltre 13 anni è impegnato al fianco delle persone danneggiate e dei familiari colpiti nei loro affetti a causa o in dipendenza di pratiche sanitarie errate, imprudenti e/o negligenti.
L’essere figlio di medici ha fatto si che l’Avv. Marcello Albini svilappasse una naturale “sensibilità” e “predisposizione” verso il diritto alla salute che lo hanno portato nel tempo a dedicarsi nella professione legale alla tutela delle persone vittime di episodi di c.d. “malasanità“, ovvero di “errore medico”.
“Appartengo ad una famiglia di medici da lunga generazione e questo mi ha portato, da un lato, a nutrire profondo rispetto e un grande interesse per la professione medica, quale professione che svolge il nobile e difficile ruolo – non scevro di grandi responsabilità, morali e giuridiche – di tendere alla tutela del “bene supremo” della salute, dall’altro a riservare privilegiata considerazione per tutti i casi di danni alla salute cagionati per negligenze, imprudenze ed imperizie proprie dei medici, ovvero di coloro che tale “bene supremo” erano tenuti a preservare e nelle cui mani i pazienti avevano riposto le proprie speranze di guarigione”
Avv. Marcello Albini
Il valore fondante e che costiuisce la missione dello studio è la tutela dei diritti costituzionali “alla salute” (art. 32 Cost.) ed all'”autodeterminazione” nella scelta terapeutica (art. 13 Cost.) attraverso una corretta e completa informazione sull’intervento operatorio (c.d. “Consenso informato“), le sue possibili complicanze, le alternative terapeutiche praticabili etc…
Per raggiungere gli obiettivi e offrire una tutela a 360° è stata sviluppata nel corso dell’esperienza pluridecennale una rete strategica di rapporti di collaborazione professionale e Partners dello studio.
Grazie alla rete di Centri Medici Partners, viene garantita al danneggiato da malpractice medica assistenza anche sotto il profilo medico-sanitario nella fase convalescenza, durante la quale verranno consigliate e garantite:
- le terapie medico-riabilitative necessarie per la guarigione;
- l’effettuazione degli esami strumentali necessari per l’individuazione e l’attribuzione delle responsabilità e la documentazione del danno,;
- la valutazione del danno alla salute attraverso la “perizia medico legale.
Grazie al partner FiDeAL (1° provider italiano di soluzioni di “finanziamento del contenzioso“) viene data una opportunità per rimuovere gli ostacoli anche economici alla tutela giudiziaria dei diritti del soggetto danneggiato da un caso di “malpractice sanitaria”, ovvero:
- azzerare i costi ( legali, amministrativi, peritali ) associati al contenzioso (che vengono trasferiti in capo al finanziatore);
- trasferire in capo al finanziatore anche il rischio del giudizio, ovvero il rischio del pagamento delle spese di soccombenza in caso d”insuccesso dell’azione legale (spese legali dell’Azienda Ospedaliera);
Il Finanziatore valuterà se investire nella disputa del danneggiato, assumendosi tutti o parte dei costi e tutto o parte del rischio del giudizio, in cambio di un compenso che sarà pagato dal danneggiato solo in caso di successo della causa.
Diversamente, in caso di insuccesso, nulla sarà dovuto al finanziatore.
Codice Etico nella scelta dei Casi da Assistere
La maggiore consapevolezza acquisita in tempi recenti dalla collettività del proprio Diritto alla salute, unitamente alla grande importanza sociale della materia, ha portato negli ultimi decenni ad una crescita esponenziale del contenzioso contro medici e Ospedali.
Nessuno è più disposto come nel passato a tollerare i cosiddetti casi di “malasanità” e cerca di ottenere il giusto risarcimento dei danni patiti – personalmente o dai propri cari – in caso di “errore medico“.
A fronte di ciò, si è manifestato nel tempo anche un progressivo aumento esponenziale delle domande risarcitorie, la cui fondatezza spesso è opinabile, che ha portato a una crisi della classe medica e a fenomeni deleteri come quello della c.d. “medicina difensiva”, con i medici che prescrivono tutta una serie di esami soventemente inutili al solo scopo di mettersi al riparo da successive possibili accuse di negligenza (con conseguente esponenziale aumento dei costi a carico del servizio sanitario nazionale).
Dall’altro lato, i medici tendono oggi ad evitare trattamenti complessi ma utili per la salute del paziente per il rischio di essere chiamati a rispondere in Tribunale un domani in caso di esito infausto degli stessi.
Infine, stiamo assistendo all’abbandono delle specializzazioni più a rischio (come la chirurgia).
Al fine di evitare azioni infondate abbiamo predisposto una
per i casi di “malasanità”.
Riteniamo, infatti che solo un’attenta ed obiettiva attività di “screening” e consulenza medico-legale “preliminare” possa mettere il paziente che si ritiene danneggiato nelle condizione di non instaurare cause infondate ed ottenere, in un futuro contenzioso (stragiudiziale e/o giudiziale che sia), il giusto risarcimento dei danni patiti.
Diritto sanitario:
le casistiche più frequenti trattate
Il risarcimento danni da responsabilità medica può derivare da molteplici situazioni, tra le quali le più frequentemente trattate dallo studio sono quelle di:
- errata e/o ritardata diagnosi;
- mancanza di diligenza e/o prudenza e/o perizia nell’intervento;
- precoci dimissioni del paziente quando il quadro non è ancora stabilizzato;
carente assistenza post-operatoria; - infezioni ospedaliere;
- carenze organizzative e/o strutturali della struttura ospedaliera;
- omesso “consenso informato” all’operazione.
Le specializzazioni per le quali vi è un maggior rischio clinico di complicanze risultano essere:
- ginecologia e ostetricia;
- ortopedia;
- chirurgia.
La responsabilità medica: principi ispiratori della materia
I pilastri fondamentali della responsabilità medica, successivamente all’entrata in vigore della Legga Gelli, sono:
1) Il rapporto paziente – struttura sanitaria è di tipo contrattuale (e comprende tanto la prestazione sanitaria in senso stretto, quanto le prestazioni alberghiere, la messa a disposizione del personale medico e paramedico, medicinali e attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, c.d. contratto di spedalità). Ciò significa che la struttura ospedaliera risponde a titolo di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze favorevoli per il paziente in tema di termine di prescrizione (decennale) ed onere della prova a suo carico.
La struttura che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale dell’opera di medici eventualmente anche scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
2) parimenti contrattuale è il rapporto paziente – medico libero professionista (in questo caso il medico agisce nell’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente).
La natura “contrattuale” della responsabilità garantisce anche in tale tipo di rapporto i vantaggi per chi si ritiene danneggiato di cui si è detto, quali un termine di prescrizione del proprio diritto più lungo (10 anni, anziché i 5 della responsabilità extra-contrattuale) ed un onere della prova più favorevole, ovvero una c.d. “presunzione di colpevolezza” per gli interventi c.d. di “routine” (quelli non presentino “particolari difficoltà”).
Infatti, nell’ambito dell’azione di responsabilità contrattuale, il paziente (creditore della prestazione sanitaria) dovrà provare la conclusione del contratto e dedurre l’inadempimento ascrivibile al medico e il mancato miglioramento e/o il peggioramento (se l’intervento era c.d. di “routine”), nonché il nesso di causa tra l’inadempimento e il peggioramento (e/o mancato miglioramento) del proprio stato di salute.
Incombe alla struttura sanitaria e/o al medico libero professionista provare che inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Per gli interventi particolarmente complessi, al contrario opererà la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod.civ., ovvero, in caso di danno cagionato da “imperizia” del medico, quest’ultimo non risponderà per l'”imperizia lieve“, mentre continuerà a rispondere per la “negligenza” e “l‘imprudenza” di carattere c.d. lieve.
3) la responsabilità del medico che operi all’interno delle strutture pubbliche o private e/o in rapporto convenzionale con il SSN è, invece, di tipo extracontrattuale o da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
4) il metro di giudizio dell’inadempimento della prestazione medica è dato dalla diligenza professionale qualificata del debitore e dopo l’entrata in vigore della Legge n. 27/2017 (c.d. Legge Gelli), dal rispetto o meno delle “Linee Guida del Ministero della Salute”, non dal conseguimento del risultato.
Tuttavia la recente giurisprudenza considera l’effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di “chirurgia estetica” e/o “odontoiatria” come prestazioni in cui il medico ha un vero e proprio “obbligo di risultato”; in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato e, pertanto, per tali interventi l’obbligazione del medico è di risultato e non può ritenersi adempiuta se la sua attività, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto (Cassazione Civile n. 9617/199, ha riconosciuto come obbligazione di risultato e non di mezzi quella di un medico che aveva proposto e praticato un intervento di incollaggio delle tube a una paziente quale metodo anticoncezionale sicuro al 100%).
5) il nesso di causalità tra inadempimento e danno deve essere valutato alla stregua del criterio, necessariamente probabilistico, del “più probabile che non“.
Puoi leggere le nostre informative qui:
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