Affidamento condiviso e mantenimento diretto dei figli

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    Affidamento condiviso e mantenimento diretto dei figli

    Tra gli obiettivi perseguiti dal D.D.L. Pillon, in caso di separazione dei coniugi con “affido condiviso” dei figli, vi erano quelli dell’introduzione del principio di suddivisione paritetica del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore e del loro mantenimento diretto da parte degli stessi. Tuttavia, ad oggi, questo disegno di legge rimane un mero disegno di legge e, pertanto, in caso di separazione e per quanto riguarda la gestione dei figli, vanno attualmente applicati i principi elaborati nel tempo dalla Corte di Cassazione, la quale ad oggi nega una automatica uguaglianza nei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

    Affidamento condiviso e mantenimento diretto dei figli

    Tra gli obiettivi perseguiti dal D.D.L. Pillon, in caso di separazione dei coniugi con “affido condiviso” dei figli, vi erano quelli dell’introduzione del principio di suddivisione paritetica del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore e del loro mantenimento diretto da parte degli stessi. Tuttavia, ad oggi, questo disegno di legge rimane un mero disegno di legge e, pertanto, in caso di separazione e per quanto riguarda la gestione dei figli, vanno attualmente applicati i principi elaborati nel tempo dalla Corte di Cassazione, la quale ad oggi nega una automatica uguaglianza nei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

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      Il D.D.L. Pillon ed il mantenimento diretto dei figli in caso di “affido condiviso”

      In tema di “affido condiviso” e tempi di frequentazione dei figli presso ciascun genitore in caso di separazione dei coniugi, si segnala il decreto del Tribunale di Catanzaro, Sez. I^ Civ., 28.02.2019, che è sembrato anticipare i principi proposti dal D.D.L. “Pillon”, presentato il 1 agosto 2018, ma attualmente in fase di arresto.
      Il disegno di legge Pillon conteneva la previsione di pari tempi di frequentazione dei figli per ciascun genitore, ossia la medesima suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore in caso di “affido condiviso”, ed il principio del “mantenimento diretto” degli stessi invece che mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile (ciò grazie allo stesso tempo di permanenza presso ciascun genitore).
      Nell’”affido condiviso”, la parità di suddivisione dei tempi comporterebbe come conseguenza che entrambi i genitori dovrebbero provvedere al “mantenimento diretto” del figlio grazie alla gestione paritaria dei figli e, dunque, non vi sarebbe più la necessità dell’’”assegno di mantenimento” dei figli a carico di un genitore.

       

       

       

      La suddivisione paritetica del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore

       

      Il Tribunale di Catanzaro ha affermato, infatti, che in caso di separazione tra coniugi la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore sia preferibile quando ve ne siano le condizioni. Da tenere in considerazione, infatti, vi sono degli elementi quali l’età del minore, gli impegni di lavoro dei genitori e la disponibilità di una congrua abitazione per ospitare il figlio.

      Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Catanzaro, ritenendo la sussistenza dei requisiti sopra esposti, ha disposto il seguente calendario:

      • 1^ settimana:

      Lunedì – martedì (madre) / mercoledì – giovedì (padre) / venerdì (madre) / sabato – domenica (padre)

      •  2^ settimana:

      Lunedì – martedì (madre) / mercoledì – giovedì (padre) / venerdì (padre) / sabato – domenica (madre)

      • 3^ settimana:

      Lunedì – martedì (madre) / mercoledì – giovedì (padre) / venerdì (madre) / sabato – domenica (padre)

      • 4^ settimana:

      Lunedì – martedì (madre) / mercoledì – giovedì (padre) / venerdì (padre) / sabato – domenica (madre)

       

       

       

      L’insussistenza di alcuna proporzione automatica di uguale permanenza dei figli presso ciascun genitore

       

      Come detto, il provvedimento si segnala in quanto ha anticipato i temi principali che il disegno di legge Pillon avrebbe voluto fissare. Tuttavia, si segnala che ad oggi la procedura legislativa è ferma e, quindi, la pronuncia richiamata rimane un caso isolato e individuale, frutto della valutazione del giudice. Infatti – in linea generale e salvo pur possibili contrarie interpretazioni dei giudici di singoli Tribunali di merito – continuerà ad essere applicato il principio recentemente affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 32258 del 13.12.2018, la quale ha sancito come non sussista alcuna proporzione automatica di uguale permanenza dei figli presso ciascun genitore neppure in regime di “affido condiviso“.

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