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Assegnazione della casa coniugale
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Assegnazione della casa coniugale
L’assegnazione della casa coniugale rappresenta uno degli aspetti più delicati della separazione dei coniugi. Il principio che deve in ogni caso rispettarsi è quello del prioritario interesse dei figli minori. Tale principio viene esteso anche ai casi di convivenza di fatto.
Assegnazione della casa coniugale
L’assegnazione della casa coniugale rappresenta uno degli aspetti più delicati della separazione dei coniugi. Il principio che deve in ogni caso rispettarsi è quello del prioritario interesse dei figli minori. Tale principio viene esteso anche ai casi di convivenza di fatto.
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L’assegnazione della casa coniugale
Nelle cause di separazione dei coniugi, l’aspetto relativo all’assegnazione della casa coniugale risulta essere uno dei più controversi.
La casa familiare è intesa come l’ambiente domestico, costituente il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole.
Nel caso in cui non vi siano dei figli minori non sussistono particolari problematiche, in quanto di solito essa viene assegnata al legittimo proprietario se non in casi eccezionali.
Il principio del prioritario interesse dei figli
Nel caso in cui, invece, la coppia abbia dei figli, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c. viene stabilito che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Questo significa che l’assegnazione della casa familiare prescinde dalla titolarità della proprietà (la casa, infatti, può anche essere di proprietà dell’altro coniuge).
Il principio è quello per cui la casa viene assegnata al genitore presso cui i figli minori andranno a vivere stabilmente, anche se non proprietario della casa, in quanto si mira a tutelare l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti preservando l’ambiente domestico della prole e conservando un minimo di continuità e regolarità di vita.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Le convivenze di fatto
Per quanto riguarda la convivenza di fatto, in caso di cessazione dell’unione di fatto, in presenza di figli minori, il principio del prioritario interesse della prole è stato acquisito pacificamente nel nostro ordinamento, oggetto di una importante pronuncia (Corte Costituzionale, 13.5.1998, sentenza n. 166).
Nel caso in cui, invece, la coppia non abbia figli, la casa rimane nella proprietà del legittimo titolare.