Assegno di divorzio negato alla moglie che abbandona il lavoro

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    Assegno di divorzio negato alla moglie che abbandona il lavoro

    In tema di “assegno divorzile”, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018, ha fissato in maniera precisa i principi sulla base dei quali valutare e definire quando vada riconosciuto l’assegno all’ex coniuge che versi in uno “stato di bisogno”. Con una altrettanto recente ordinanza, la Corte di Cassazione (questa volta a Sezioni Semplici) ha negato l’assegno alla moglie che ha abbandonato volontariamente il lavoro, in quanto lo “stato di bisogno” non può essere volontariamente causato dall’ex coniuge.

    Assegno di divorzio negato alla moglie che abbandona il lavoro

    In tema di “assegno divorzile”, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018, ha fissato in maniera precisa i principi sulla base dei quali valutare e definire quando vada riconosciuto l’assegno all’ex coniuge che versi in uno “stato di bisogno”. Con una altrettanto recente ordinanza, la Corte di Cassazione (questa volta a Sezioni Semplici) ha negato l’assegno alla moglie che ha abbandonato volontariamente il lavoro, in quanto lo “stato di bisogno” non può essere volontariamente causato dall’ex coniuge.

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      I principi elaborati dalle Sezioni Unite sull’”assegno di divorzio”

      Con la sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite hanno riconsiderato e meglio definito alcuni principi in materia di tema di divorzio e, più precisamente, di “assegno divorzile”.

      In particolare, è stato affermato che affinché l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente l’”assegno divorzile” possano dare diritto al riconoscimento dell’assegno, esse debbano trovare la propria causa nella ripartizione dei ruoli tra i coniugi durante lo svolgimento della vita matrimoniale secondo le determinazioni adottate dai coniugi nella gestione del menage familiare.

       

      Il Supremo Consesso ha, inoltre, affermato i seguenti principi di diritto:

       

      1. L’”assegno divorzile” non ha solo “natura assistenziale” ma anche “perequativo-compensativa”, discendente dal principio costituzionale di solidarietà. Al coniuge va riconosciuto un contributo economico idoneo a raggiungere un livello reddituale coerente all’apporto fornito durante la vita matrimoniale, tenendo conto anche delle aspettative professionali che egli ha sacrificato per la famiglia.
      2. L’”assegno divorzile” ha una funzione equilibratrice che, tuttavia, non è finalizzata alla ricostituzione del c.d.”tenore di vita coniugale”, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare.
      3. L’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio (L. n. 898 del 1970) prevede che sia condotto un accertamento sull’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell’ex coniuge istante e sull’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

       

       

       

      Negato l’assegno di divorzio alla moglie che abbandona volontariamente il lavoro

       

      L’”assegno di divorzio” non spetta alla ex moglie che abbandona volontariamente l’occupazione lavorativa che le garantiva l’”autosufficienza economica“.
      Ciò è quanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza del 18 ottobre 2019, n. 26594, nel ribadire la funzione “assistenziale-compensativa” dell’assegno di divorzio, afferma il diritto all’assegno solo per l’ipotesi in cui il coniuge richiedente si trovi privo di adeguati mezzi al proprio sostentamento per causa allo stesso non imputabile, tale non potendo essere l’abbandono per propria libera scelta del proprio posto di lavoro.

       

       

       

      Lo stato di bisogno non deve essere volontariamente causato dall’ex coniuge

       

      Non basta, pertanto, uno “stato di bisogno” dell’ex coniuge per il riconoscimento dell’”assegno di divorzio” con onere a carico del coniuge economicamente più benestante, essendo al contempo necessario l’accertamento sia dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, sia dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In sintesi, se lo stato di bisogno è stato volontariamente causato dal coniuge istante, tale situazione non sarà idonea al riconoscimento dell’assegno.
      Nel caso di specie, le ulteriori circostanze della giovane età dell’ex moglie richiedente e del mancato sacrificio da parte della stessa durante la vita matrimoniale delle proprie aspettative professionali, sono elementi che sono stati valutati dalla Corte per escludere il diritto all’”assegno di divorzio”.

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