Avvocato divorzista Bologna

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Separazione e divorzio: l’avvocato risponde

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, nell’ambito del diritto di famiglia e specialmente nelle pratiche di separazione e divorzio, in questa pagina rispondiamo alle principali domande che ci hanno fatto i nostri clienti con l’obiettivo di fornire una prima utile informativa a chi si trova in procinto di separarsi valida per orientarsi al meglio in questa fase delicata della propria vita personale e affrontarla nella maniera più economica, rapida e soddisfacente.






    Separazione e divorzio: l’avvocato risponde

    Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, nell’ambito del diritto di famiglia e specialmente nelle pratiche di separazione e divorzio, in questa pagina rispondiamo alle principali domande che ci hanno fatto i nostri clienti con l’obiettivo di fornire una prima utile informativa a chi si trova in procinto di separarsi valida per orientarsi al meglio in questa fase delicata della propria vita personale e affrontarla nella maniera più economica, rapida e soddisfacente.

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      Come si svolge la procedura di separazione consensuale?

      Si può giungere al divorzio congiunto tramite tre diversi iter:

      • accordo di fronte al sindaco, è la strada più veloce ma non sempre praticabile specie in caso di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o necessità di patti patrimoniali tra le parti (approfondimento nel punto seguente).
      • negoziazione assistita, accordo scritto tra i due coniugi con l’assistenza di avvocati grazie all’impegno di cooperare per risolvere la questione in maniera amichevole. Gli avvocati ne attestano la conformità alle norme inderogabili di legge e produce gli stessi effetti della separazione in Tribunale (regolamentazione più stringente in caso di figli minori).

      sentenza del Tribunale, è l’iter classico tradizionale nel quale i coniugi giungono ad un accordo congiunto grazie all’intermediazione dei rispettivi legali. Questo accordo è successivamente depositato in Tribunale dove il Presidente procede all’emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nell’accordo.

       

       

      Quando ci si può separare di fronte al sindaco?

      Una delle principali novità introdotte dal c.d. decreto giustizia (d.l. n. 132/2014) è la possibilità di separarsi di fronte al sindaco per i coniugi senza figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Questa procedura, tuttavia, limita la possibilità di inserire nell’accordo patti patrimoniali (es: corresponsione di assegni di mantenimento a favore di uno dei coniugi). 

       

      In questa casistica l’assistenza di un Legale non è obbligatoria.

       

       

      Quanto tempo occorre per la separazione?

      Il tempo necessario per la separazione dipende dalla tipologia scelta dai coniugi. Difatti ne esistono due che seguono procedimenti e tempistiche molto diverse.

      La separazione consensuale, nella quale i due coniugi giungono ad un comune accordo su tutte le questioni principali, da quelle economico-patrimoniali ai figli, si contraddistingue per la brevità dell’iter. L’accordo tra i coniugi deve essere semplicemente omologato (dal Presidente del Tribunale in unica udienza e/o dal Pubblico Ministero, a seconda che si proceda in Tribunale o con la Negoziazione Assistita da Avvocati), previa verifica soprattutto se gli interessi per i figli sono rispettati. La tempistica è di qualche mese.

      La separazione giudiziale, nella quale le ostilità tra i coniugi prevalgono rispetto alla ricerca di una soluzione di comune accordo, può durare anche diversi anni con numerose udienze in Tribunale ed un considerevole aumento dei costi.

      Dopo quanto tempo dalla separazione si può richiedere il divorzio?

      La separazione, consensuale o giudiziale, è un’interruzione del matrimonio tra i coniugi ed è condizione obbligatoria per procedere con il divorzio. Questo periodo di separazione è pensato per offrire ai coniugi il tempo necessario per decidere di tornare sui loro passi e riconciliarsi o separarsi formalmente.

      Una volta separati i coniugi potranno richiedere il divorzio decorso un determinato periodo di tempo previsto dalla legge.

      Per potere richiedere il divorzio la tempistica è, infatti, di sei mesi dalla separazione consensuale; un anno in caso di separazione giudiziale.

      I termini sono da considerare a partire dalla data di comparizione dei coniugi al Tribunale che ha  emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati.

      I medesimi termini di applicano in caso di separazione raggiunta a seguito di negoziazione assistita (e anche davanti all’ufficiale di stato civile).

       

       

      Ci sono differenze nel divorzio dopo il matrimonio civile e religioso?

      La procedura di separazione e divorzio rimane uguale, per entrambi i riti. Il divorzio dopo un matrimonio civile provoca lo scioglimento del vincolo del matrimonio. Nel caso di matrimonio religioso il divorzio invece fa cessare solo gli effetti civili del matrimonio perchè la validità religiosa del matrimonio non cessa. Per annullare anche gli effetti religiosi del matrimonio bisogna rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico, detto la Sacra Rota, secondo i tempi ed i costi previsti. Nel 2015 importanti modifiche sono state apportate da Papa Francesco per semplificare notevolmente le procedure.

       

       

       

      Il divorzio ricalca sempre le condizioni stabilite con la separazione?

      Il divorzio, nel nostro ordinamento, è un istituto indipendente rispetto alla separazione. Tutte le condizioni assunte in sede di separazione possono essere ridiscusse come stabilisce l’art. 155 ter c.c. “i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’ affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell’assegno di mantenimento”.

      Tuttavia, spesso sono i coniugi stessi a chiedere di mantenere le stesse disposizioni, specie se la separazione ha garantito un buon equilibrio nei rapporti patrimoniali e con i figli. Le modifiche rispetto alle condizioni stabilite durante la separazione solitamente avvengono perché la condizione economica di uno dei coniugi è cambiata oppure altre circostanze portano a richiedere l’affidamento esclusivo.

       

       

      Se non si hanno più notizie del coniuge, si può divorziare?

      Negli ultimi tempi, specie con l’aumento dei matrimoni misti, accade di volersi separare o divorziare da un coniuge che ha fatto perdere le sue tracce perché tornato in madrepatria.

       

      Qualora non sia possibile la separazione consensuale a causa dell’irreperibilità del coniuge è comunque possibile procedere giudizialmente, anche se con tempi più lunghi rispetto al normale.

       

      A seconda della situazione, nonostante non ci sia un vero e proprio contraddittorio,  sono necessarie alcune procedure aggiuntive tra le quali ricerche anagrafiche, notifiche a soggetto irreperibile e udienze in Tribunale, che allungano il processo a circa un anno dal deposito della domanda in Tribunale.

       

       

      Cosa succede con i diritti ereditari?

      I diritti ereditari cessano in caso di divorzio, mentre per due coniugi separati rimangono in essere. Tramite un testamento esiste la possibilità di ridurre la quota destinata al coniuge, tenendo sempre in considerazione i limiti minimi previsti per legge.

       

       

      Esistono agevolazioni fiscali per il trasferimento dei beni?

      Nel caso di una separazione consensuale esistono benefici fiscali nel trasferimento tra i coniugi sia di beni mobili che immobili. Esenzioni fiscali sono possibili anche quando il trasferimento è verso i figli della coppia.

      Un legale è consigliabile per verificare la legislazione in materia di trasferimenti, dal momento che la prassi è diversa da foro a foro.

       

       

      Quante volte i coniugi dovranno recarsi in tribunale?

      Nel caso di divorzio giudiziale ci si dovrà recare in Tribunale almeno una volta se il coniuge aderisce fin da subito alle richieste della controparte, ma è molto più probabile arrivare a due o più presenze in aula visto il coinvolgimento emotivo ed economico delle due parti.

       

      Nel caso di divorzio consensuale i coniugi dovranno presenziare al massimo ad una sola udienza per confermare la volontà di fronte al giudice, ma è probabile concludere l’iter senza dover mai andare in Tribunale in caso di negoziazione assistita o di accordo davanti al sindaco (qualora le condizioni lo permettano).

       

       

      Quali documenti bisogna reperire?

      Per la separazione consensuale bisogna reperire:

      • copia di un documento d’identità e codice fiscale di entrambi i coniugi
      • estratto per riassunto dell’ atto di matrimonio
      • certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi coniugi
      • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi

       

      Per la separazione giudiziale bisogna reperire:

      • copia di un documento d’identità e codice fiscale del ricorrente
      • estratto per riassunto dell’ atto di matrimonio
      • certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
      • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni del ricorrente

       

      Per il divorzio congiunto bisogna presentare:

      • copia di un documento d’identità e codice fiscale del ricorrente
      • estratto integrale dell’atto di matrimonio
      • certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
      • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni del ricorrente
      • copia autentica del verbale di udienza e omologa di separazione (la semplice fotocopia non è accettata, le copie autentiche vengono rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale ove s’è tenuta la separazione personale dei coniugi)

       

      Per il divorzio giudiziale bisogna presentare:

      • copia di un documento d’identità e codice fiscale del ricorrente
      • estratto integrale dell’atto di matrimonio
      • certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
      • dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni del ricorrente

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