
Avvocato malasanità a Bologna
Avvocati, Medici, Poliambulatori partners in grado di garantirti
assistenza medico/legale per le vittime da colpa medica:
dalla convalescenza alla guarigione – dall’individuazione delle responsabilità al risarcimento.
L’Avvocato Marcello Albini si occupa personalmente della gestione del contenzioso in materia di risarcimento danni da malasanità delle vittime da colpa medica avendo maturato nel corso degli anni di pratica un’approfondita conoscenza della materia specialmente a Bologna. L’aggiornamento professionale costante è garanzia di conoscenza dettagliata della normativa e della giurisprudenza in continua evoluzione in tale materia, ovvero di un’assistenza professionalmente accreditata e qualificata (** in calce attestati di partecipazione a convegni di aggiornamento professionale nella materia).
“E’ mia convinzione, che per gli alti valori e interessi coinvolti – alcuni personalissimi, altri superindividuali quali l’efficiente organizzazione del sistema sanitario nazionale – la materia della responsabilità medica vada affrontata con estrema professionalità, competenza, cautela e scrupolo, perseguendo l’errore e la negligenza medica – e, ciò anche al fine di prevenire altri errori e migliorare così il sistema sanitario – evitando, invece, le azioni palesemente infondate, ovvero che prescindono da un effettivo accertamento di profili di colpevolezza, le quali comporterebbero esclusivamente una ingiusta incriminazione della classe medica con danno di tutta la collettività.”
Avv. Marcello Albini (intervista rilasciata a Panorama Sanità, 08.01.2012)
Missione
Lo Studio Legale Albini & Partners è da anni impegnato nell’assistenza legale di soggetti danneggiati a causa o in dipendenza di pratiche sanitarie errate, imprudenti e/o negligenti, dedicando privilegiata attenzione agli episodi di c.d. “malasanità“, ovvero di errore medico, fattispecie nella quale vengono in rilievo diritti costituzionali quali il “diritto alla salute” (art. 32 Cost.) e il “diritto di autodeterminarsi” nella scelta terapeutica (art. 13 Cost.) attraverso una corretta e completa informazione sull’intervento operatorio (c.d. Consenso informato), le sue possibili complicanze, le alternative terapeutiche praticabili etc…
Grazie alla rete di Poliambulatori privati nostri Partner, siamo in grado di garantire alle vittime di colpa medica un’assistenza qualificata e completa anche sotto il profilo medico-sanitario nella convalescenza. Verranno consigliate le terapie necessarie per la migliore guarigione e garantita l’effettuazione degli esami strumentali necessari per l’individuazione delle responsabilità e la documentazione del danno, infine verrà svolta la fase prettamente valutativa del danno alla salute (perizia medico legale).
Codice Etico nella scelta dei Casi da Assistere
Una maggiore consapevolezza acquisita in tempi recenti dalla collettività del proprio Diritto alla salute, unitamente alla grande importanza sociale ed economica della materia ha portato negli ultimi decenni ad una crescita esponenziale del contenzioso contro medici e Ospedali. Nessuno è più disposto come nel passato a tollerare i cosiddetti casi di “malasanità” e cerca di ottenere il giusto risarcimento dei danni patiti – personalmente o dai propri cari – in caso di errore medico.
A fronte di ciò, si è manifestato nel tempo anche un progressivo aumento esponenziale delle domande risarcitorie , la cui fondatezza spesso è opinabile, accompagnato da una crisi della classe medica che ha portato a fenomeni deleteri come quello della c.d. “medicina difensiva”, con i medici che prescrivono esami soventemente inutili per mettersi al riparo da successive possibili accuse di negligenza (con conseguente aumento dei costi per il servizio sanitario nazionale), ovvero, dall’altro lato, evitano trattamenti complessi utili per la salute del paziente per il rischio di essere chiamati a rispondere in Tribunale un domani in caso di esito infausto degli stessi. Infine si assiste a un crollo delle vocazioni in medicina con l’abbandono delle specializzazioni più a rischio (come la chirurgia).
Al fine di evitare azioni che si manifestino palesemente infondate abbiamo predisposto una
per i casi di sola “malasanità”.
Riteniamo, infatti che solo un’attenta ed obiettiva attività di “screening” e consulenza medico-legale preliminare possa mettere i pazienti che si ritengono vittime di colpa medica nelle condizione di non instaurare cause infondate e di ottenere in un futuro contenzioso (stragiudiziale e/o giudiziale che sia) il giusto risarcimento dei danni patiti.
Vittime da colpa medica e risarcimento danni da malasanità:
casistiche più frequenti trattate
La responsabilità medica può derivare da molteplici situazioni, tra le quali le più frequenti trattate dallo studio:
- errata e/o ritardata diagnosi;
- mancanza di diligenza e/o prudenza e/o perizia nell’intervento;
- precoci dimissioni del paziente quando il quadro non è ancora stabilizzato;
carente assistenza post-operatoria; - infezioni ospedaliere;
- carenze organizzative e/o strutturali della struttura ospedaliera;
- omesso “consenso informato” all’operazione.
Le specializzazioni per le quali vi è un maggior rischio clinico di complicanze risultano essere:
- ginecologia e ostetricia;
- ortopedia;
- chirurgia.
La responsabilità medica: principi ispiratori della materia
I pilastri fondamentali della responsabilità civile medica sono:
1) Il rapporto paziente – struttura sanitaria è di tipo contrattuale (e comprende tanto la prestazione sanitaria in senso stretto, quanto le prestazioni alberghiere, la messa a disposizione del personale medico e paramedico, medicinali e attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, c.d. contratto di spedalità).
La struttura che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale dell’opera di medici eventualmente anche scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
2) parimenti contrattuale è il rapporto paziente – medico libero professionista (in questo caso il medico agisce nell’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente).
La natura “contrattuale” della responsabilità garantisce diversi vantaggi per coloro che si ritengono vittime da colpa medica, quali un termine di prescrizione del proprio diritto più lungo (10 anni, anziché i 5 della responsabilità extra-contrattuale) ed un onere della prova più favorevole, ovvero una c.d. “presunzione di colpevolezza” per gli interventi c.d. di “routine” (quelli non presentino “particolari difficoltà”).

Infatti, nell’ambito dell’azione di responsabilità, il paziente (creditore della prestazione sanitaria) deve provare la conclusione del contratto e dedurre il mancato miglioramento e/o il peggioramento (se l’intervento era c.d. di “routine”), incombe alla struttura sanitaria e/o al medico libero professionista provare che inadempimento non v’è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Per gli interventi particolarmente complessi, al contrario opererà la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod.civ., ovvero la Struttura Ospedaliera, in caso di danno cagionato da “imperizia” del medico in essa operante, non risponderà per l’imperizia lieve, mentre continuerà a rispondere per la “negligenza” e “l’imprudenza” di carattere c.d. lieve del medico;
3) la responsabilità del medico che operi presso strutture pubbliche o private e/o in rapporto convenzionale con il SSN è invece di tipo extracontrattuale o da fatto illecito ai sensi dell’art. 20143 del codice civile.
Il medico, se l’evento si è verificato per “imperizia”, andrà esente da responsabilità ove dimostri di essersi attenuto alla “Linee Guida del Ministero della Salute “(salvo l’ipotesi in cui circostanze specifiche del caso concreto gli imponessero di discostarsene).
Ove, invece, l’evento danno si sia verificato per “negligenza” e/o “imprudenza”, il medico sarà ritenuto responsabile anche ove abbia rispettato le “Linee Guida”
4) il metro di giudizio dell’inadempimento della prestazione medica è dato dalla diligenza professionale qualificata del debitore e (dopo l’entrata in vigore della Legge n. 27/2017 (c.d. Legge Gelli), dal rispetto o meno delle “Linee Guida del Ministero della Salute” non dal conseguimento del risultato.
Tuttavia la recente giurisprudenza considera l’effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di “chirurgia estetica” e/o “odontoiatria”, come prestazioni in cui il medico ha un vero e proprio “obbligo di risultato“; in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato e, pertanto, per tali interventi l’obbligazione del medico (di risultato) “non può ritenersi adempiuta se la sua attività, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto (Cassazione Civile n. 9617/199, ha riconosciuto come obbligazione di risultato e non di mezzi quella di un medico che aveva proposto e praticato un intervento di incollaggio delle tube a una paziente quale metodo anticoncezionale sicuro al 100%.
5) il nesso di causalità tra inadempimento e danno deve essere valutato alla stregua del criterio, necessariamente probabilistico, del “più probabile che non”.
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