Il consenso informato al trattamento sanitario

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Il consenso informato

Il paziente che si sottopone ad un intervento medico-chirurgico deve dare il proprio consenso al trattamento sanitario. Tale consenso deve essere informato e rispettare determinati requisiti di validità. L’intervento effettuato in mancanza del consenso informato può comportare il risarcimento del danno da parte del medico che ha violato il dovere di informazione nei confronti del paziente. L’onere della prova dell’informativa data al paziente e dell’acquisizione di un valido consenso informato è in capo al medico.






    Il consenso informato

    Il paziente che si sottopone ad un intervento medico-chirurgico deve dare il proprio consenso al trattamento sanitario. Tale consenso deve essere informato e rispettare determinati requisiti di validità. L’intervento effettuato in mancanza del consenso informato può comportare il risarcimento del danno da parte del medico che ha violato il dovere di informazione nei confronti del paziente. L’onere della prova dell’informativa data al paziente e dell’acquisizione di un valido consenso informato è in capo al medico.

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      Che cos’è il consenso informato?

       

      In tema di attività medico-chirurgica, il paziente che deve essere sottoposto ad un trattamento sanitario deve prestarvi il proprio consenso. L’art. 13 della Costituzione sancisce il principio fondamentale dell’inviolabilità della libertà personale.
      L’art. 32 Costituzione, invece, individua la salute come diritto primario dell’individuo e sancisce il divieto di subire un trattamento sanitario, se non previsto dalla legge. Il trattamento sanitario, configurando, di fatto, un’invasione della libertà personale, seppur finalizzato alla tutela della salute del paziente, per essere legittimo deve essere preceduto dal consenso di chi vi sottopone.

       

       

      Quali sono i requisiti di validità del consenso informato?

       

      Il consenso deve essere:

      – personale;

      – specifico ed esplicito;

      – reale ed effettivo;

      – informato;

      – attuale

      Cosa significa “informato”?

       

      Affinché il consenso sia qualificabile come “informato”, il medico deve fornire delle indicazioni dettagliate.
      Il paziente deve essere in grado di conoscere la natura dell’intervento medico, la sua portata ed estensione.
      Deve essere edotto circa i rischi ed i risultati conseguibili, nonché sulle possibili conseguenze negative (Cass. Civ. Sez. III, n. 2177/2016).
      Non è, inoltre, ritenuta idonea la mera sottoscrizione del paziente di un modulo del tutto generico, il c.d. “prestampato standard”.
      Infatti, i modelli prestampati contengono solitamente formule rituali sull’avvenuta trasmissione d’informazioni, valevoli in astratto per ogni intervento chirurgico.
      Poiché tali formule sono del tutto generiche, non presentando alcun collegamento con il caso concreto del paziente, sono da ritenersi inidonee ad informare il paziente ed incidere sulla propria volontà di sottoporsi all’intervento (Cass. Civ., Sez. III, n. 23329/2019).

       

       

      Che danno consegue alla violazione del dovere d’informazione da parte del
      medico?

       

      La condotta omissiva del medico comporta un danno da lesione del diritto di autodeterminazione del paziente.
      Infatti, a prescindere dalle conseguenze positive o negative dell’intervento, il paziente vanta un autonomo diritto di autodeterminazione libera e consapevole di fonte costituzionale, soprattutto in relazione al diritto alla salute.
      La mancanza di una completa informazione entra in conflitto con il diritto costituzionalmente tutelato di piena e libera autodeterminazione, cagionandone la sua lesione e comportando un danno. Tale danno va distinto ed è del tutto autonomo rispetto al danno alla salute.
      Infatti, sussisterà ugualmente la responsabilità del medico che non abbia acquisito un valido
      “consenso informato” anche nell’ipotesi in cui l’intervento fosse necessario sul piano terapeutico, sia stato eseguito in maniera corretta e sia stato risolutivo della patologia del paziente (Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2015 n. 12205).

       

       

      L’onere della prova

       

      Nel caso in cui il paziente lamenti solamente la lesione al diritto di autodeterminazione incomberà in capo al medico l’onere di provare di aver ottenuto il consenso informato del paziente.
      Sarà, invece, il paziente a dover dimostrare che se fosse stato correttamente informato circa i rischi dell’intervento non vi si sarebbe sottoposto, nel caso in cui lamenti (oltre al danno per lesione del diritto alla libera autodeterminazione) anche il danno alla salute derivante dall’intervento.

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