Il danno non patrimoniale da perdita del prossimo congiunto spetta anche ai fidanzati

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    Il danno non patrimoniale da perdita del prossimo congiunto spetta anche ai fidanzati

    Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto spetta anche ai fidanzati, questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1011 del 26 marzo 2015.

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    Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto spetta anche ai fidanzati, questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1011 del 26 marzo 2015.

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      Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale

       

      Ai sensi dell’art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo dai casi previsti dalla legge.
      Nel caso di lesione al diritto alla salute, che trova garanzia a livello costituzionale, la giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità di diverse voci di danno, come il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.

       

       

       

      Il danno da perdita del prossimo congiunto

       

      Quanto al danno da perdita del prossimo congiunto o il c.d. danno da perdita parentale, viene comunemente ricondotto ad una lesione grave ed irreparabile del legame familiare, il quale trova tutela agli artt. 2 e 29 della Carta Costituzionale.
      In particolare, esso consiste nello sconvolgimento dell’esistenza derivante da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto di sangue.

       

       

       

      Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto spetta anche ai fidanzati

       

      Il Tribunale di Firenze, chiamato ad esprimersi in merito a delle domande di risarcimento del danno avanzata dai congiunti di un giovane deceduto in un incidente stradale, ha riconosciuto il ristoro del danno non patrimoniale anche nei confronti della fidanzata, non sposta e neppure convivente con vittima.
      In particolare, con tale statuizione è stata attribuita rilevanza giuridica ad un legame serio, stabile e duraturo tra due persone, in procinto di contrarre matrimonio, tale da essere equiparato al concetto di famiglia che, come già getto, trova meritevole tutela negli artt. 2 e 29 della Costituzione.

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