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Il licenziamento del dirigente
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Il licenziamento del dirigente
La disciplina del licenziamento dei dirigenti si discosta parzialmente da quella applicabile ai lavoratori subordinati, che prevede le ipotesi di licenziamento per “giusta causa” o per “giustificato motivo”.
Il licenziamento del dirigente
La disciplina del licenziamento dei dirigenti si discosta parzialmente da quella applicabile ai lavoratori subordinati, che prevede le ipotesi di licenziamento per “giusta causa” o per “giustificato motivo”.
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Il licenziamento “giustificato”
La disciplina del dirigente privato si discosta parzialmente da quella applicabile ai lavoratori subordinati. Questi ultimi, infatti, possono essere licenziati solo per “giusta causa” o per “giustificato motivo”. Il dirigente, invece, può essere licenziato o per giusta causa ovvero quando il licenziamento sia “giustificato”.
Con il termine “giustificato” si intende non arbitrario e sorretto da delle ragioni apprezzabili.
Il datore di lavoro, infatti, è comunque tenuto a rispettare i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto con il dirigente.
Il giudice potrà solamente valutare globalmente le ragioni del datore di lavoro che non dovranno essere arbitrarie, ma dovranno riferirsi a circostanze idonee a turbare il legame di fiducia con il datore.
I contratti collettivi nazionali di lavoro
I contratti collettivi di lavoro rappresentano una valida fonte integrativa in cui rinvenire la disciplina del licenziamento del dirigente.
Spesso prevedono la necessità di una giustificazione da parte del datore di lavoro.
La sanzione prevista dai contratti collettivi per il licenziamento ingiustificato del dirigente consiste nell’obbligo del datore di lavoro di pagare la cosiddetta “indennità supplementare“ (in aggiunta alle spettanze contrattuali di fine rapporto), di cui è fissata la misura minima, di norma rapportata all’indennità di preavviso, e quella massima espresse entrambe in un determinato numero di mensilità di retribuzione.
L’importo dell’indennità supplementare (che non costituisce reddito imponibile per il dirigente) può variare a seconda del tipo di contratto collettivo applicabile, all’anzianità di servizio e all’età del dirigente.
I dirigenti pubblici
Per i dirigenti pubblici valgono, in linea di principio, le regole sopra ricordate ma con alcune importanti eccezioni e peculiarità, tra cui quella relativa alla possibilità di chiedere, in caso di licenziamento illegittimo, la reintegra sul posto di lavoro.