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Impugnazione del licenziamento disciplinare
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Impugnazione del licenziamento disciplinare
È possibile l’impugnazione del licenziamento disciplinare entro i termini fissati per legge se il lavoratore ritiene che tale provvedimento non sia giustificato.
Impugnazione del licenziamento disciplinare
È possibile l’impugnazione del licenziamento disciplinare entro i termini fissati per legge se il lavoratore ritiene che tale provvedimento non sia giustificato.
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Cos’è il licenziamento disciplinare?
Il titolare di un esercizio commerciale scopre che una commessa ha rubato dei vestiti dal suo negozio, in questo caso il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
Il licenziamento per motivi disciplinari avviene nei casi in cui il lavoratore tiene dei comportamenti che violano le regole di comportamento stabilite dalla legge, dai Contratti Collettivi o dal codice di comportamento dell’azienda.
Il licenziamento disciplinare deve essere motivato da:
- Giusta causa quando viene commesso un fatto grave che compromette il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, in questi casi il datore di lavoro non è tenuto a dare il preavviso
- Giustificato motivo soggettivo nel caso di infrazioni meno gravi ma ripetute nel tempo che danneggiano la fiducia, nel caso di giustificato motivo soggettivo è obbligatorio per il datore di lavoro dare il preavviso.
Il datore di lavoro deve notificare il licenziamento in forma scritta e spiegare nella lettera di licenziamento inviata al lavoratore, le motivazioni del provvedimento. Il lavoratore può quindi contestare le motivazioni date dal suo titolare se le ritiene non valide e le sue ragioni devono essere prese in considerazione dal datore di lavoro.
Nel caso della commessa che ruba i vestiti dal negozio si tratta di licenziamento disciplinare per giusta causa in quanto il fatto commesso è contro la legge e lede la fiducia del titolare nei confronti della sua dipendente.
Come posso impugnare il licenziamento disciplinare?
Poniamo ad esempio che la commessa del nostro caso non abbia commesso veramente il furto e che sia stata accusata ingiustamente dal suo titolare e quindi licenziata. Come può fare ricorso contro il provvedimento?
I modi con cui fare ricorso contro il licenziamento disciplinare illegittimo sono regolamentati dalla legge, così come le sanzioni per il datore di lavoro che licenzia ingiustamente.
Per prima cosa è opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto del lavoro perché per impugnare il licenziamento è fondamentale il rispetto dei termini fissati dalla normativa, pena la non validità dell’impugnazione.
L’impugnazione del licenziamento disciplinare deve avvenire entro 60 giorni dalla data della notifica del licenziamento, cioè dalla ricezione della lettera, con una comunicazione al datore di lavoro in cui si esprime la volontà di contestare il provvedimento.
È necessario poi che l’avvocato depositi il ricorso nella cancelleria del tribunale entro i successivi 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale.
Cosa comporta l’impugnazione del licenziamento disciplinare?
Sono previste conseguenze a carico del datore di lavoro che licenzia senza una “giusta causa” o un “giustificato motivo” che variano a seconda della data d’instaurazione del rapporto di lavoro e delle dimensioni aziendali. Con la riforma Fornero del 2012 prima e con il Jobs Act del 2015 poi, le sanzioni sono state modificate profondamente. Per questo motivo è fondamentale l‘assistenza di un avvocato esperto in diritto del lavoro, in quanto la disciplina delle conseguenze è estremamente variegata essendo stata modificata e differenziata più volte con gli interventi legislativi degli ultimi anni.
Se il licenziamento disciplinare è giudicato illegittimo dal giudice si profilano diverse situazioni a seconda della grandezza delle imprese:
- Se le aziende hanno oltre 60 dipendenti totali, ai lavoratori assunti prima del 07 marzo 2015 e licenziati ingiustamente deve essere riconosciuta un’indennità pari come minimo a 12 mensilità e come massimo a 24. Per i rapporti di lavoro instaurati dopo il 07 marzo 2015, al lavoratore licenziato ingiustamente spetta, invece, una indennità compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 36. Inoltre il lavoratore può essere reintegrato nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore ed alla base del licenziamento non sussista o se sussista ma venga punito dal Contratto Collettivo di riferimento con una sanzione meno grave.
- Nelle imprese con meno di 60 dipendenti invece, non è previsto in nessun caso il reintegro obbligatorio (ma solo a discrezione del datore di lavoro). Ai lavoratori assunti prima del 07 marzo 2015 e licenziati ingiustamente deve essere riconosciuta un’indennità pari come minimo a 2,5 mensilità e come massimo a 6, mentre per i lavoratori assunti dopo il 07 marzo 2015 l’indennità è compresa tra 2 e 6.