Indennizzo di danni permanenti da vaccino pediatrico

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Danni permanenti da vaccino pediatrico

La legge n. 210/1992 prevede un diritto all’indennizzo nei casi di danni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie. La Corte Costituzionale ha esteso l’ambito applicativo di tale legge includendo anche i casi delle vaccinazioni non obbligatorie ma fortemente raccomandate. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno ordinario.






    Danni permanenti da vaccino pediatrico

    La legge n. 210/1992 prevede un diritto all’indennizzo nei casi di danni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie. La Corte Costituzionale ha esteso l’ambito applicativo di tale legge includendo anche i casi delle vaccinazioni non obbligatorie ma fortemente raccomandate. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno ordinario.

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      La legge n. 210/1992 e il diritto all’indennizzo derivante dalla lesione o infermità permanenti

       

      La legge n. 210/1992, all’art. 1, prevede il diritto all’indennizzo di legge in capo a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
      Il diritto all’indennizzo si pone in un piano diverso rispetto a quello risarcitorio, in quanto è destinato ad operare a fronte del mero accertamento che la menomazione irreversibile consegua alla vaccinazione, a prescindere dall’accertamento della colpa.

       

       

       

      L’intervento della Corte Costituzionale in tema di vaccini non obbligatori

       

      La legge n. 210/1992 è stata più volte censurata dalla Corte Costituzionale.
      Con particolare riferimento ai vaccini eseguiti in età pediatrica, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 107 del 2012, ha dichiarato l’illegittima costituzionale dell’art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo nei casi in cui la menomazione permanente derivasse da vaccinazioni non erano obbligatorie ma fortemente raccomandate, previo accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione. Nel caso di specie si trattava di vaccinazioni contro le malattie del morbillo, parotite e rosolia.

      Il diritto al risarcimento del danno

       

      La disciplina apprestata dalla legge n. 210 del 1992 non esaurisce, tuttavia, le possibilità risarcitorie.
      Infatti, il soggetto interessato potrà azionare l’ordinaria pretesa risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dovendo, tuttavia, dimostrare la sussistenza di un fatto illecito (quindi di una colpa) e individuare il responsabile.

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