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La punibilità del medico che abbia rispettato le Linee Guida
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La punibilità del medico che abbia rispettato le Linee Guida
La Corte di Cassazione, a Sezione Unite, è intervenuta chiarendo la portata operativa della “causa di non punibilità” introdotta dalla Legge Gelli-Bianco nel caso dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi da medico.
La punibilità del medico che abbia rispettato le Linee Guida
La Corte di Cassazione, a Sezione Unite, è intervenuta chiarendo la portata operativa della “causa di non punibilità” introdotta dalla Legge Gelli-Bianco nel caso dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi da medico.
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La disciplina introdotta dalla legge “Gelli-Bianco”
La legge 8 marzo 2017, n. 24, nota anche come legge “Gelli-Bianco”, ha riformato la disciplina della c.d. colpa medica, introducendo delle modifiche rispetto alla precedente disciplina, regolata dal Decreto “Balduzzi”.
In particolare, la legge “Gelli-Bianco” ha introdotto una causa di non punibilità del medico all’art. 590-sexies del codice penale.
Tale norma, rubricata “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, al secondo comma, prevede che, nei casi di omicidio colposo o lesioni personali verificatisi in ambito sanitario, “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Tale causa di non punibilità non è destinata, quindi, ad operare nei casi di condotte “negligenti” o “imprudenti” poste in essere dal medico.
Inoltre, risulta necessario che l’applicazione delle Linee Guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali siano adeguate alla specificità di ogni caso concreto.
La sentenza della Corte di Cassazione, a Sezione Unite, del 21 dicembre 2017, n. 8770
La Corte di Cassazione è intervenuta a fronte di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione della disciplina introdotta dalla “Gelli-Bianco”.
Essa ha elaborato i seguenti principi di diritto, in base al quale l’esercente la professione sanitaria risponderà, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica nei seguenti casi:
- se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) derivante da “imprudenza” e “negligenza”;
- se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da “imperizia” quando il caso concreto non è regolato da linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali;
- se l’evento si è verificato per colpa (“anche lieve”) da “imperizia” nell’individuazione e nella scelta delle linee guida o buone pratiche non adeguate alla specificità del caso concreto;
- se l’evento si è verificato per colpa grave da “imperizia” nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle peculiari difficoltà dell’atto medico.
Di conseguenza, l’esclusione della punibilità del medico opererà solamente nel caso di colpa lieve da imperizia nell’applicazione delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali, laddove esse siano adeguate e applicabili al caso concreto.