La responsabilità del pedone al cellulare in un incidente stradale

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Incidente stradale: la responsabilità del pedone all’80%

In una recente sentenza del Tribunale di Trieste relativa ad un sinistro stradale è stata riconosciuta la responsabilità all’80% di un pedone che attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonali, mentre era al telefono. La presunzione di responsabilità, in caso di investimento di pedone, in capo ai conducenti del veicolo investitore viene così limitata nei casi in cui sia il pedone a porre in essere un comportamento imprevedibile e anomalo anche per il conducente più accorto. Di conseguenza, si può affermare che il pedone non ha sempre ragione.

    Incidente stradale: la responsabilità del pedone all’80%

    In una recente sentenza del Tribunale di Trieste relativa ad un sinistro stradale è stata riconosciuta la responsabilità all’80% di un pedone che attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonali, mentre era al telefono. La presunzione di responsabilità, in caso di investimento di pedone, in capo ai conducenti del veicolo investitore viene così limitata nei casi in cui sia il pedone a porre in essere un comportamento imprevedibile e anomalo anche per il conducente più accorto. Di conseguenza, si può affermare che il pedone non ha sempre ragione.

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      La presunzione di responsabilità in tema di circolazione di veicoli

       

      L’art. 2054 c.c. prevede una presunzione di responsabilità in capo al conducente di un veicolo. Egli è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

       

       

       

      La sentenza del Tribunale di Trieste

       

      Con la sentenza n. 380 del 7.6.2019, il Tribunale di Trieste si è occupata di un incidente stradale caso di investimento di pedone che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali di corsa e parlando al cellulare. Il Tribunale ha accertato la sussistenza della responsabilità del pedone nella causazione del sinistro. Infatti, per il giudice, la condotta distratta e imprudente del pedone ha comportato il riconoscimento della responsabilità pari all’80%, trattandosi di una condotta in totale disprezzo delle normali regole di prudenza.

      Viene così superata la c.d. “presunzione di responsabilità” prevista dall’art. 2054 del codice civile in forza della quale “il pedone ha sempre ragione”, mentre l’automobilista che lo investe è inizialmente responsabile al 100 per cento del sinistro, salvo che non provi che il comportamento del pedone investito è stato “imprevedibile” e “anomalo“. Tale comportamento “imprevedibile” ed “anomalo” potrà diminuire, in misura proporzionale alla sua rilevanza nella causazione del sinistro, la percentuale di responsabilità imputabile all’automobilista che si presume inizialmente del 100 per cento.

      Già in precedenza la giurisprudenza aveva mitigato la colpa dell’automobilista in caso di attraversamento della strada da parte del pedone fuori dalle strisce pedonali, quale comportamento imprudente che contribuisce ad attenuare la responsabilità dell’automobilista investitore.

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