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La responsabilità medico-chirurgica del capo equipe per gli errori dei suoi collaboratori
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La responsabilità medico-chirurgica d’equipe: la responsabilità penale del capo-equipe per gli errori dei suoi collaboratori (Cass. Pen., n. 33329/2015)
In tema di responsabilità medico-chirurgica d’equipe vige il “principio di affidamento”, per il quale ciascun sanitario deve poter confidare che ogni professionista dell’equipe si comporti adottando le regole precauzionali relative al modello di agente proprio dell’attività sanitaria specialistica dallo stesso concretamente posta in essere. Tuttavia, tale regola subisce una deroga nel caso del soggetto apicale, come il capo-equipe, il quale è tenuto anche alla sorveglianza del comportamento degli altri professionisti. Egli concorrerà nella responsabilità penale per il fatto colposo posto in essere dal membro dell’equipe, qualora non si sia adoperato per impedirlo.
La responsabilità medico-chirurgica d’equipe: la responsabilità penale del capo-equipe per gli errori dei suoi collaboratori (Cass. Pen., n. 33329/2015)
In tema di responsabilità medico-chirurgica d’equipe vige il “principio di affidamento”, per il quale ciascun sanitario deve poter confidare che ogni professionista dell’equipe si comporti adottando le regole precauzionali relative al modello di agente proprio dell’attività sanitaria specialistica dallo stesso concretamente posta in essere. Tuttavia, tale regola subisce una deroga nel caso del soggetto apicale, come il capo-equipe, il quale è tenuto anche alla sorveglianza del comportamento degli altri professionisti. Egli concorrerà nella responsabilità penale per il fatto colposo posto in essere dal membro dell’equipe, qualora non si sia adoperato per impedirlo.
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Il principio di affidamento nell’attività medico-chirurgica d’equipe
Il “principio di affidamento” prevede che in occasione di un intervento medico-chirurgico, quindi di un’attività in cui più professionisti cooperano tra loro, ognuno di essi sia tenuto ad impedire per quanto di propria competenza la verificazione di un evento dannoso, in quanto individualmente titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente.
Tuttavia, quando l’evento può essere ricondotto alla condotta esclusiva di un membro dell’equipe, gli altri medici non risponderanno per l’operato del medico negligente, imprudente o imperito.
I limiti del principio di affidamento nei confronti del capo-equipe
Il capo-equipe, tuttavia, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, è parzialmente sottratto al principio di affidamento, poiché ha l’obbligo di una costante e diligente vigilanza sull’attività dei collaboratori, anche in relazione alle fasi successive dell’atto operatorio in senso stretto.
Va precisato che la responsabilità che incombe sul capo-equipe non deve diventare una responsabilità oggettiva e, quindi, priva di limiti.
Infatti, il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante della regola cautelare, sia della prevedibilità e dell’evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire e, infine, della sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento.
La sentenza della Cassazione n. 33329 del 2015
Secondo la pronuncia della Cassazione in commento, il chirurgo capo-equipe, pur avendo manifestato un’opinione che poi si dimostrò corretta, non impedì all’anestesista di addormentare la paziente, nonostante le complicanze che ne causarono il decesso. Secondo i giudici egli, in possesso delle conoscenze necessarie per ponderare le implicazioni connesse all’anestesia curarica, avrebbe dovuto sospendere l’atto operatorio.
Il chirurgo dovrà è stato ritenuto responsabile della morte del paziente.