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Lavoratore ha svolto mansioni superiori? Sì all’attribuzione del nuovo livello
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Lavoratore ha svolto mansioni superiori? Sì all’attribuzione del nuovo livello
Il lavoratore che ha svolto, a seguito dell’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, mansioni di livello superiore quelle proprie del ruolo inizialmente assegnatogli, ha diritto all’attribuzione del nuovo livello e alla conseguente corresponsione della maggiore retribuzione. Qualora, invece, il lavoratore sia stato demansionato, occorrerà verificare se il demansionamento sia illegittimo o meno.
Lavoratore ha svolto mansioni superiori? Sì all’attribuzione del nuovo livello
Il lavoratore che ha svolto, a seguito dell’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, mansioni di livello superiore quelle proprie del ruolo inizialmente assegnatogli, ha diritto all’attribuzione del nuovo livello e alla conseguente corresponsione della maggiore retribuzione. Qualora, invece, il lavoratore sia stato demansionato, occorrerà verificare se il demansionamento sia illegittimo o meno.
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La mansione del lavoratore
Tra le varie indicazioni che il contratto di assunzione deve contenere vi è quella della specifica mansione che il lavoratore andrà a svolgere. Si tratta di un dato fondamentale che comporta l’individuazione del livello del dipendente e, quindi, anche l’individuazione della sua retribuzione. Infatti, ai sensi dell’art. 2103 c.c. “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito…”.
Lo ius variandi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2103 c.c., può adibire il lavoratore a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali era stato inizialmente assunto. In particolare, può accadere che al lavoratore siano attribuite mansioni superiori ovvero anche inferiori. In questo ultimo caso si parla di demansionamento.
Il diritto all’attribuzione del nuovo livello lavorativo
L’art. 2103, co.7, c.c. prevede che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Il demansionamento
Il demansionamento deve essere comunicato per iscritto a pena di nullità e può riguardare soltanto le mansioni relative al livello di inquadramento immediatamente inferiore rispetto a quello in cui è collocato il dipendente, e comunque, sempre se ciò non comporti la retrocessione in una categoria legale inferiore a quella di appartenenza ex art. 2095 cod. civ. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento.
Inoltre, è ammesso solo nei casi di: modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore e nelle altre ipotesi espressamente previste dai CCNL.