L’obbligo di informazione del paziente circa la possibilità di ricorrere a centri più specializzati

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    Il diritto di interrompere la gravidanza: in caso di inadeguatezza degli strumenti diagnostici utilizzati vi è l’obbligo di informazione circa la possibilità di ricorrere a centri più specializzati.

    La Cassazione ha sancito l’obbligo di informazione nei confronti del paziente circa la possibilità di ricorrere a dei centri medici più specializzati. Tale principio è stato affermato in un caso di una diagnosi fetale errata, che ha impedito alla paziente di esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza.

    Il diritto di interrompere la gravidanza: in caso di inadeguatezza degli strumenti diagnostici utilizzati vi è l’obbligo di informazione circa la possibilità di ricorrere a centri più specializzati.

    La Cassazione ha sancito l’obbligo di informazione nei confronti del paziente circa la possibilità di ricorrere a dei centri medici più specializzati. Tale principio è stato affermato in un caso di una diagnosi fetale errata, che ha impedito alla paziente di esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza.

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      Il diritto all’interruzione di gravidanza

      Gli artt. 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, consentono l’interruzione della gravidanza oltre i primi 90 giorni in caso di malformazioni del feto che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre e sempreché non sussista la possibilità di vita autonoma del feto.
       

       

      L’obbligo d’informazione circa la possibilità di ricorrere a dei centri più specializzati.

       

      La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 luglio 2011, n. 15386, ha affermato che il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza , ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di quest’ultima del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

       

       

       

      L’obbligo informativo nascente dal deficit organizzativo della struttura sanitaria.

       

      La struttura sanitaria è obbligata a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma anche tutte le attrezzature idonee ed efficienti per le cure e/o l’esercizio dei diritti ad esse connessi. Il paziente, infatti, pone un ragionevole affidamento sull’idoneità alle cure della struttura sanitaria che lo accoglie e sull’affidabilità dei dati diagnostici o terapeutici conseguiti.
      Per questo motivo, ovvero per la posizione di garanzia in capo alla struttura, ne deriva in capo alla stessa un obbligo informativo in conseguenza di un suo deficit organizzativo. In sostanza, la struttura ospedaliera è obbligata ad informare il paziente di questa situazione.
      Nel caso in cui emerga l’inadeguatezza delle attrezzature e, di conseguenza, la presenza di un deficit organizzativo all’interno della struttura sanitaria, quest’ultima sarà tenuta a risarcire il danno cagionato al paziente. Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.

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