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In mancanza di disparità economica tra i coniugi nessun assegno di mantenimento è dovuto (Cass. civ. sez. I, sent. n. 18175 del 23/10/2012

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30/10/2012

 

Il tradimento del coniuge e la conseguente separazione con addebito non comporta automaticamente il diritto del partner tradito a ricevere l’assegno di mantenimento.

Il giudice, infatti, dovrà valutare caso per caso se il “coniuge cui non sia addebitabile la separazione” sia “privo di adeguati redditi propri”.

E solo se non potrà “mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” o sussista “una disparità economica tra i coniugi”, allora scatterà l’assegno.


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AUTORE - Studio Legale Albini