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Prescrizione dei crediti di lavoro subordinato
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Prescrizione dei crediti di lavoro subordinato
Il lavoratore subordinato può vantare dei crediti nei confronti del proprio datore di lavoro. Tuttavia, per poter esercitare il proprio diritto di credito è necessario che tenga presente che i suoi diritti si possono prescrivere.
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Il lavoratore subordinato può vantare dei crediti nei confronti del proprio datore di lavoro. Tuttavia, per poter esercitare il proprio diritto di credito è necessario che tenga presente che i suoi diritti si possono prescrivere.
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Cosa sono i crediti di lavoro subordinato?
Il lavoratore subordinato vanta dei diritti di credito nei confronti del datore di lavoro. La retribuzione è uno di quelli, ma ve ne sono altri come, ad esempio, le indennità legate alla cessazione del rapporto di lavoro o quelle contributive.
La prescrizione che cosa comporta?
Alcuni diritti, come il diritto di credito, possono essere esercitati per un periodo limitato di tempo.
Infatti, non è sufficiente avere un “diritto” ma è necessario esercitarlo nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
La prescrizione di un diritto comporta, quindi, che dopo un certo periodo di tempo previsto per legge quel diritto non possa più essere esercitato.
Il codice civile distingue, innanzitutto, due tipologie di prescrizione: quella estintiva e quella presuntiva.
La prescrizione estintiva
La prescrizione estintiva, nei crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, comporta l’estinzione definitiva del diritto se non lo si esercita per un tempo di 5 anni (termine breve).
In particolare, questo vale per le retribuzioni con cadenza periodica annuale o anche inferiore, nonché per il Tfr e l’indennità sostitutiva del preavviso, infine per le differenze retributive dovute per avere svolto mansioni superiori a quelle contrattualmente previste.
Si ha, invece, prescrizione estintiva decennale in alcune ipotesi residuali come, ad esempio, nel caso di inadempimento contrattuale diverso dal mancato pagamento delle prestazioni oppure nelle ipotesi di erogazioni una tantum.
La prescrizione presuntiva
La prescrizione presuntiva, invece, prevede che vi sia una presunzione di adempimento dell’obbligazione trascorso il tempo previsto dalla legge, salva la prova contraria dell’adempimento. Quest’ultima può essere superata solamente nel caso in cui il datore di lavoro, tramite confessione giudiziale o giuramento di non aver adempiuto.
I termini di prescrizione presuntiva dei crediti di lavoro sono di 1 anno se la retribuzione ha periodicità inferiore al mese (ad esempio i compensi per lavoro straordinario, per il lavoro notturno, ecc…) mentre 3 anni se la retribuzione ha periodicità superiore al mese (13°ma mensilità, 14°ma mensilità, premi produzione, ecc…)
Recentemente la Suprema Corte ha chiarito che il regime della prescrizione presuntiva triennale fissato nell’art. 2956, n. 1), c.c. è applicabile alle c.d. mensilità aggiuntive (Cass. 18.2.2019, n. 4687).
La decorrenza del termine di prescrizione
Il termine di decorrenza della prescrizione decorre:
- dalla scadenza della retribuzione periodica ovvero dal compimento della prestazione.
- Dalla cessazione del rapporto di lavoro se lo stesso non è assistito da tutela reale in caso di licenziamento