Responsabilità del chirurgo estetico

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Responsabilità del chirurgo estetico

Il ricorso alla chirurgia estetica e la chirurgia plastica è sempre più frequente nella moderna società avendo acquistato notevole rilevanza sociale, ma quali responsabilità ha effettivamente il chirurgo estetico rispetto ad un intervento che non dà l’esito sperato?






    Responsabilità del chirurgo estetico

    Il ricorso alla chirurgia estetica e la chirurgia plastica è sempre più frequente nella moderna società avendo acquistato notevole rilevanza sociale, ma quali responsabilità ha effettivamente il chirurgo estetico rispetto ad un intervento che non dà l’esito sperato?

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      Gli obblighi del chirurgo estetico

       

      Per legge i medici hanno sempre e comunque un’obbligazione di mezzi e non di risultato: ciò vuol dire che il chirurgo estetico, assumendo l’incarico che gli viene conferito dal paziente, non si impegna a raggiungere sicuramente il risultato sperato, ma soltanto a operare con prudenza, diligenza e perizia nel pieno rispetto delle linee guida.

      Questo principio è stato spesso contestato nell’ambito della medicina estetica, in quanto questa non ha un fine di per sé curativo, ma mira al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi.  Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa è soggetta a un più stringente obbligo informativo in capo al chirurgo circa le possibilità di successo (o insuccesso) dell’intervento (essendo ad esse funzionale la delicata scelta del paziente se sottoporsi o meno all’intervento), ovvero a essere considerata da parte della giurisprudenza fonte di una vera e propria obbligazione di risultato qualora il chirurgo abbia garantito la correzione del difetto estetico, con tutte le conseguenze che ne derivano.

      Una informazione non esaustiva o  la mancata prospettazione dei rischi d’insuccesso dell’intervento può portare alla responsabilità del medico anche quando l’insuccesso estetico sia indipendente da una sua colpa.

      Negli ultimi anni, in linea con la rinnovata considerazione sociale della medicina estetica, la Corte di Cassazione è intervenuta considerando la chirurgia estetica come disciplina chirurgica dalla valenza curativa e non solo “cosmetica”. (su tutte: Tribunale di Bari, sentenza n. 1780 del 23 maggio 2011; Tribunale di Modena, sentenza n. 1543, 20 settembre 2006).

       

       

      Quando il chirurgo è legalmente responsabile

       

      Attualmente, dunque, il problema della responsabilità del chirurgo estetico si basa essenzialmente sulla problematica del “consenso informato” reso dal paziente. Infatti il chirurgo plastico o estetico ha l’impegno di tratteggiare in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere a seguito dell’operazione, le modalità dell’intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all’intervento. Questa spiegazione dettagliata va ad adempiere il dovere di informare correttamente il paziente, e a tutela del consenso e della salute di quest’ultimo. Parimenti, il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista. Quest’obbligo del chirurgo emerge sin dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3604/1982, secondo cui “è onere del chirurgo, prima di procedere a un’operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto” (Corte di Cassazione, n. 22327/2007  e Corte di Cassazione n. 9705/1997).

      Il consenso del paziente è obbligatorio e deve essere ottenuto a seguito di un’informazione corretta ed esauriente di ogni aspetto, in particolare dei possibili esiti estetici negativi. Il trattamento estetico è pertanto legittimo se è subordinato ad una completa informazione del paziente ed alla acquisizione da parte del chirurgo della relativa accettazione.

      Se il consenso informato non è regolarmente prestato, è possibile chiedere un risarcimento al chirurgo estetico anche nel caso di intervento eseguito correttamente. Diverse recenti sentenze della Corte di Cassazione riconoscono la responsabilità del chirurgo sull’unico presupposto della mancanza di informazione al paziente come nel caso di un intervento che – pur “eseguito a regola d’arte” – aveva creato delle vistose cicatrici sul corpo della paziente. L’utilizzo di tutta la prudenza, diligenza e perizia richiesta dal caso, in mancanza di una corretta informazione del paziente, non è sufficiente per evitare la condanna ed il risarcimento dei danni.

      Quale risarcimento danni è possibile?

       

      Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, il chirurgo estetico non è obbligato solamente al rimborso della somma corrisposta per l’operazione, ma anche a risarcire al paziente dei danni patrimoniali e non patrimoniali (sentenza della Corte di Cassazione n. 18853 del 20.09.2004).

      In relazione al danno patrimoniale, si dovranno considerare non solo le spese vive sostenute per effettuare l’intervento, ma anche le eventuali ulteriori spese resesi necessarie qualora l’insuccesso dell’intervento estetico abbia reso necessario un nuovo intervento correttivo e/o causato uno stato tale di prostrazione psicologica da aver reso necessario il ricorso alle cure di uno psicologo. Sotto forma di lucro cessante dovranno essere risarciti, poi, sia  i guadagni che il paziente non ha potuto maturare in quanto degente, sia i profitti a cui questi ha dovuto rinunciare a causa della diminuzione della propria integrità psico-fisica.

      In relazione al danno non patrimoniale, potrà trovare risarcimento la lesione dell’integrità psicofisica del paziente, così come risultante a seguito di specifica consulenza medico legale, secondo specifici parametri di liquidazione comprensivi anche del cd. “danno estetico”.

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