Risarcimento danni da emotrasfusione

Senza-titolo-14

PER INFO CHIAMA AL +39 0515 21632

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Compila il modulo per ricevere una consulenza

Danni permanenti da vaccino pediatrico

I danni da emotrasfusione comportano l’insorgenza di una malattia in capo ad un soggetto che è stato sottoposto ad una trasfusione di sangue. I soggetti contro cui agire per ottenere il risarcimento del danno sono la struttura sanitaria e il Ministero della Salute, rispettivamente a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con tempi di prescrizione diversi. La Giurisprudenza ha inoltre affermato l’irrilevanza della mancata conoscenza del virus all’epoca dell’emotrasfusione.






    Danni permanenti da vaccino pediatrico

    I danni da emotrasfusione comportano l’insorgenza di una malattia in capo ad un soggetto che è stato sottoposto ad una trasfusione di sangue. I soggetti contro cui agire per ottenere il risarcimento del danno sono la struttura sanitaria e il Ministero della Salute, rispettivamente a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con tempi di prescrizione diversi. La Giurisprudenza ha inoltre affermato l’irrilevanza della mancata conoscenza del virus all’epoca dell’emotrasfusione.

    RICHIEDI UNA CONSULENZA

    Compila il modulo per ricevere una consulenza






      Che cosa sono i danni da emotrasfusione?

       

      I danni da emotrasfusione comprendono tutte quelle ipotesi in cui un soggetto, dopo essere stato sottoposto ad una trasfusione di sangue proveniente da un donatore, rimanga contagiato dall’infezione.
      Egli ha diritto al risarcimento del danno.

       

       

       

      Quali sono i soggetti cui rivolgere l’azione risarcitoria?

       

      I soggetti cui è possibile rivolgere un’azione risarcitoria sono principalmente due:

       

      1. La struttura sanitaria presso la quale quest’ultima è stata eseguita;
      2. La branca dell’amministrazione centrale investita nel compito di vigilare sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati, ovvero il Ministero della Salute.

      La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

       

      La responsabilità della struttura sanitaria presso il quale viene svolta l’emotrasfusione è di natura contrattuale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9315/2010 e n. 25277/2009).
      Tuttavia, va precisato che un recente orientamento della Suprema Corte (Cass. N. 3261/2016) ha escluso la sussistenza di un adempimento contrattuale a carico della singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del Servizio Sanitario Nazionale, che abbia utilizzato delle sacche di sangue provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale dell’Azienda Sanitaria Locale, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca. Esula, infatti, in tal caso dalla diligenza esigibile dalla struttura il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiali per evitare la trasmissione del virus, almeno quando essa non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.

       

       

       

      La responsabilità extra contrattuale del Ministero della Salute.

       

      La responsabilità extra-contrattuale trova la sua fonte nell’art. 2043 c.c.
      Per accertare tale tipologia di responsabilità è necessario dimostrare la sussistenza tanto dell’elemento soggettivo, ovvero della colpa o del dolo, tanto dell’elemento oggettivo, cioè la condotta e il nesso causale tra la condotta e l’evento verificatosi.
      Ciò che, in particolare, viene contestato è l’omissione di controllo e di sorveglianza da parte di tale amministrazione centrale che ha comportato la trasmissione della malattia in capo al paziente sottoposto alla trasfusione di sangue.
      Il Dicastero aveva l’onere di esercitare un controllo sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue per uso terapeutico e, quindi, sulla sua idoneità ad essere utilizzato.

       

       

       

      La questione dell’irrilevanza della mancata conoscenza del virus all’epoca dell’emotrasfusione.

       

      Per molto tempo si è dibattuto circa la rimproverabilità del comportamento omissivo in capo al Ministero con particolare riferimento alle trasfusioni di sangue avvenute in precedenza rispetto alla scoperta dei virus dell’HIV (Aids), HBC (Epatite B) e HCV (Epatite C).

      Ciò che veniva sostenuto dalle difese del Dicastero era che non si potesse prevenire il pericolo di contagio antecedentemente la scoperta scientifica dei virus in questione.

      Tuttavia, dopo un lungo iter giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato, sulla scia delle decisioni precedenti, che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HVC, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della Salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ’60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi.” (Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1566).

       

       

       

      La prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

       

      Ai sensi dell’art. 2947 c.c., il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno extra-contrattuale è quinquiennale.
      Tuttavia, se dovesse emergere un’ipotesi di reato, il termine di prescrizione dell’azione civile andrebbe a coincidere con il tempo di prescrizione del reato, qualora per esso sia prevista una prescrizione più lunga.
      Quanto, invece, al risarcimento del danno di natura contrattuale, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale.
      La peculiarità di tali fattispecie è che la patologia che viene trasmessa in seguito alla condotta illecita produce i suoi danni dopo un lungo lasso di tempo dal momento della trasfusione.
      Si tratta, infatti, di illeciti lungo-latenti.
      La prescrizione dell’azione civile nei confronti del Ministero e/o dell’Ospedale decorrerà dal giorno in cui il danneggiato ha avuto la consapevolezza che l’infezione contratta sia derivata dall’emotrasfusione.
      Non avranno, pertanto, rilievo né il giorno in cui è stata eseguita la trasfusione, né quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia.

      Per info chiama al +39 0515 21632