
Risarcimento del colpo di frusta
La recente normativa è intervenuta nell’ambito dell’accertamento del danno biologico in R.C.A., occupandosi delle “lesioni di lieve entità” e subordinandone il risarcimento a un non meglio definito “accertamento clinico strumentale obiettivo“, con l’evidente fine di escludere il risarcimento dei c.d. “colpi di frusta”.
La normativa, tecnicamente errata e contraddittoria, viene utilizzata dalle Assicurazioni come pretesto per non risarcire i danneggiati anche svolgendo inammissibili pressioni nei confronti dei medici legali affinché gli stessi si adeguino a interpretazioni degli articoli di legge in contrasto con la criteriologia medico legale e la stessa deontologia medica.
Tali errate interpretazioni, determinerebbero, infatti, un mutamento per legge della scienza medico legale limitato solo agli accertamenti medico legali da svolgersi in materia di RC auto.
La norma si manifesta costituzionalmente illegittima e in violazione dell’art. 3 della Costituzione, ancorando la risarcibilità all’accertamento della lesione e non alla sua esistenza, ovvero diversificando irragionevolmente la risarcibilità del danno costituito dal c.d. “colpo di frusta” a seconda che lo stesso sia conseguenza di un sinistro stradale ovvero di un’altra tipologia di sinistro.

Auspicando per tali ragioni una pronuncia d’illegittimità costituzionale che ribadisca la validità della consolidata criteriologia medico legale a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici legali, nell’immediato è diventato imprescindibile DOCUMENTARE in maniera appropriata, ovvero tramite un “accertamento clinico strumentale obiettivo” la lesione da “colpo di frusta”.
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A tal fine diventa fondamentale la qualificata Assistenza Medica dei nostri Centri Medici plurispecilistici nella fase post-sinistro, capaci di consigliare ed effettuare, gli esami strumentali (caso per caso) indispensabili per la corretta documentazione del danno (altrimenti irrisarcibile).
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Si segnala intanto l’interpretazione della nuova normativa proposta dall’ISVAP secondo cui «la lettura combinata e sistematica delle due disposizioni in contestazione porta a ritenere che soltanto il “danno biologico permanente” – cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione – per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un “accertamento clinico strumentale obiettivo“.
Recenti sentenze si sono, tuttavia, espresse nel senso di riconoscere il danno biologico permanente (oltre a quello da inabilità temporanea) anche in assenza di indagini strumentali.
Il Giudice di Pace di Venezia, ad esempio, con sentenza n. 769/2016 ha riconosciuto la risarcibilità del danno da c.d. “colpo di frusta” anche in assenza di radiografia e/o risonanza che evidenziasse la lesione.
Secondo il Giudice di Pace, il risarcimento del danno da “colpo di frusta” deve essere riconosciuto anche a seguito di semplice diagnosi del medico.
Infatti, con il colpo di frusta raramente si hanno lesioni visibili tramite radiografia e/o altra indagine strumentale le quali, per loro natura, “non riescono a rilevare le alterazioni dei tessuti paravertebrali” e ciò non può influire sul risarcimento.
Ne deriva che l’assicurazione che non risarcisce il colpo di frusta può essere denunciata all’Ivass (l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni).
Successivamente anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di ritenere risarcibile i c.d. danno da “colpo di fusta” anche in assenza di radiografie, ovvero di accertamento strumentale.
Con la sentenza n. 18773/2016 la Cassazione si è, infatti, pronunciata stabilendo che non vi è una gerarchia d’importanza tra gli accertamenti medici legali, dunque non è indispensabile l’indagine strumentale per accertare il danno ed il medico legale è libero di valutarne la sussistenza anche secondo gli altri criteri scientifici di accertamento e valutazione tipici della medicina legale quali quello visivo e/o clinico.
La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento anche con la sentenza n. 1272/2018 della III° Sezione Civile, con ordinanze n. 11.09.2018 n. 2206, n. 10816/19 e 28/02/2019 n. 5820 della III° Sezione, infine con sentenza n. 31072/2019, evidenziando come debba essere sempre e solo l’accertamento medico-legale svolto in conformità alle leggi medico legali a stabilire se la lesione sussista, mentre la normativa introdotta con il Decreto Legge n. 1/2012 non impone “alcun vincolo probatorio all’accertamento medico“, nè un “ordine gerarchico nei criteri di accertamento del danno biologico“.
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