Nascita indesiderata e diritto al risarcimento del danno

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    Nascita indesiderata e diritto al risarcimento del danno

    Con recenti sentenze di Cassazione è stata affermata la responsabilità contrattuale del medico che, somministrando ad una propria paziente un farmaco inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale, ha leso il diritto di scelta della paziente e del suo compagno circa la possibilità di diventare genitore. Il medico, quindi, in tale caso dovrà risarcire sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale per la “nascita indesiderata”.

    Nascita indesiderata e diritto al risarcimento del danno

    Con recenti sentenze di Cassazione è stata affermata la responsabilità contrattuale del medico che, somministrando ad una propria paziente un farmaco inidoneo ad avere efficacia anticoncezionale, ha leso il diritto di scelta della paziente e del suo compagno circa la possibilità di diventare genitore. Il medico, quindi, in tale caso dovrà risarcire sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale per la “nascita indesiderata”.

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      Il diritto di scegliere se diventare genitori

      Qualunque individuo ha il diritto di decidere liberamente, sulla base di considerazioni strettamente personali ed insindacabili, se diventare o meno genitore.
      Alla base di tale diritto vi è l’art. 1 della Legge n. 194/1978 che tutela “una procreazione cosciente e responsabile una visione omnicomprensiva del diritto alla salute costituzionalmente garantito di cui all’art. 32 della Cost.
      Per questa ragione la donna ha il diritto di farsi prescrivere dal proprio medico dei farmaci anticoncezionali, così come ha il diritto, in caso di gravidanza voluta di essere adeguatamente informata sulla reale condizione del feto al fine di potere eventualmente esercitare il diritto l’aborto terapeutico al ricorrere delle condizioni di salute che lo legittimano.

       

       

       

      La responsabilità contrattuale del medico

       

      Il medico incaricato a prescrivere un farmaco anticoncezionale, ai sensi dell’art. 1176, co. 2, c.c. è passibile di responsabilità contrattuale nel caso in cui tale farmaco si rilevi inidoneo ad avere l’efficacia richiesta dalla paziente, così come è contrattualmente responsabile il medico che per sua inadempienza e/o omissione non formuli una corretta diagnosi e/o non dia una corretta informativa sullo stato di salute del feto alla gestante, mettendo quest’ultima nelle condizioni di poter scegliere se proseguire la gestazione o esercitare l’interruzione volontaria della gravidanza.

      L’inadempienza del medico integra la lesione del diritto della paziente, ma anche del suo compagno, di decidere di diventare genitore.

      Per questo motivo, il medico sarà tenuto a risarcire il danno alla paziente e al suo compagno.

      Questo è quanto è stato stabilito dal tribunale di Milano, I Sez. Civile, con la sentenza del 31.3.2014.

      La Suprema Corte ha poi ulteriormente ribadito con successive pronunce la tutela del diritto all’”autodeterminazione”, in forza della quale qualora l’erronea prestazione medica determini una nascita indesiderata, deve essere riconosciuto il danno sofferto da entrambi i genitori per la lesione della libertà di autodeterminazione.

       

       

       

       

      Il danno patrimoniale e non patrimoniale

       

      Tale inadempimento genera un danno che deve essere risarcito.
      Quanto al danno patrimoniale, esso va ricondotto all’ammontare delle spese che i due genitori dovranno accollarsi per il mantenimento del figlio sino alla sua indipendenza economica.
      Quanto, invece, al danno non patrimoniale, esso va riconosciuto poiché si è in presenza di una grave lesione dell’interesse tutelato e di un danno certamente non futile.

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