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LICENZIAMENTO PER VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FEDELTA’: il lavoratore che denuncia il datore può essere licenziato?

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Introduzione

 

La denuncia del lavoratore per condotte illecite del datore di lavoro può giustificare un licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà ?

Vediamo.

Il rapporto di lavoro impone al dipendente l’obbligo di fedeltà, sancito dall’art. 2105 del Codice Civile.

Questo obbligo vieta al lavoratore di divulgare informazioni riservate dell’azienda e di compiere atti in “concorrenza sleale” o qualsiasi altro atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente (*).

Ma cos’accade quando un dipendente denuncia il proprio datore di lavoro per condotte illecite ?

Tale segnalazione può costituire una violazione dei suoi doveri di fedeltà” e giustificare un licenziamento per violazione dell'”obbligo di fedeltà”?

Il lavoratore che denuncia il proprio datore di lavoro, ad esempio per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, può essere licenziato ?

 

L’”obbligo di fedeltà” nel rapporto di lavoro

 

L’articolo 2105 c.c. stabilisce che il lavoratore non può trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro né divulgare notizie aziendali che possano arrecare danno.

Tuttavia, l’”obbligo di fedeltà” non può trasformarsi in un vincolo assoluto che impedisca al dipendente di segnalare irregolarità o illeciti commessi dall’azienda.

 

Denunciare il datore di lavoro è una violazione dell’obbligo di fedeltà?

 

La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di segnalare illeciti, soprattutto in ambito penale o amministrativo, prevale sull’”obbligo di fedeltà”.

Tuttavia, affinché la denuncia non sia considerata un atto sleale, deve rispettare determinati requisiti:

  • Veridicità: la segnalazione deve essere basata su fatti reali e documentabili.
  • Assenza di malafede: non deve trattarsi di un’accusa strumentale o diffamatoria.
  • Canali appropriati: il lavoratore dovrebbe preferibilmente rivolgersi alle autorità competenti o agli organi di controllo, evitando la diffusione pubblica (ad esempio, sui social media).

 

 

Quando il licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà è illegittimo?

 

Il licenziamento è considerato illegittimo quando:

  1. il lavoratore ha esercitato il diritto di critica senza diffondere informazioni false o lesive;
  2. la denuncia rientra nell’ambito del whistleblowing, previsto dal D.Lgs. 24/2023, che tutela chi segnala illeciti nella pubblica amministrazione e nel settore privato;
  3. manca una giusta causa o giustificato motivo che giustifichi il licenziamento;

 

Eccezioni: quando il licenziamento può essere legittimo?

 

Il datore di lavoro può procedere al licenziamento per violazione obbligo di fedeltà se il lavoratore:

  • ha diffuso informazioni false con il solo scopo di danneggiare l’azienda;
  • ha violato il segreto industriale o diffuso dati riservati con dolo o negligenza grave;
  • ha agito con modalità non proporzionate, ad esempio diffamando pubblicamente il datore.

 

 

Conclusione

 

Il lavoratore ha il diritto di denunciare condotte illecite senza subire ritorsioni e non può esistere un dovere di omertà nel rapporto di lavoro.

Nessuna responsabilità disciplinare può derivare da una denuncia, anche se poi ritenuta infondata, a meno che non vi sia consapevolezza della falsità (calunnia).

La tutela della legalità non può essere un motivo di ritorsione contro chi la promuove,  ma chi agisce lo deve fare con prudenza e rispettare le modalità previste dalla legge.

Se il licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà viene impugnato, il giudice valuterà caso per caso, bilanciando il diritto del lavoratore alla segnalazione con la tutela dell’azienda.

©copyright Studio Legale Albini & Partners

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AUTORE - Marcello Albini