Partner straniero senza permesso di soggiorno
Come regolarizzare il partner straniero anche senza “permesso di soggiorno”
In una società sempre più globalizzata e cosmopolita, si hanno sempre più coppie formate da un cittadino italiano e da un cittadino extracomunitario.
Queste coppie si trovano ad affrontare la naturale necessità di ottenere “permesso di soggiorno” per il partner straniero ed alla problematica per il suo ottenimento.
Tuttavia, oggi dispongono di uno strumento giuridico centrale (e di una procedura in più) per ottenere il “permesso di soggiorno”: detta procedura inizia con l’attestazione ufficiale di una “relazione di convivenza stabile“.
Patto (o contratto) di convivenza: cos’è e perché è decisivo
La convivenza di fatto, disciplinata dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), riguarda due persone maggiorenni:
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia;
- non vincolate da matrimonio o unione civile;
- non legate da rapporti di parentela o affinità.
Quando uno dei conviventi è cittadino extracomunitario (anche ) senza premesso di soggiorno, la convivenza può essere formalizzata e attestata mediante un: “contratto di convivenza”, redatto in forma di scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio.
Il problema: partner straniero senza “permesso di soggiorno” e rifiuto del Comune
Succede, sovente, tuttavia che all’atto della registrazione al Comune del “patto di convivenza” molte coppie si vengano a trovare in una situazione di “stallo amministrativo”, in quanto diversi Uffici Anagrafe dei Comuni negano la registrazione della convivenza e richiedono, in modo errato, un previo regolare “titolo di soggiorno”, che però è proprio ciò che la c relazione di convivenza stabile certificata nel “patto di convivenza” autenticato da avvocato gli consente di ottenere.
Questa prassi, purtroppo ancora diffusa, non trova fondamento nella legge ed è stata più volte censurata dai Tribunali italiani.
Convivenza e iscrizione anagrafica: il Comune non ha discrezionalità
Secondo un principio ormai consolidato: il diritto all’iscrizione anagrafica nasce dal fatto stesso della dimora abituale.
L’attività dell’Ufficiale d’Anagrafe è vincolata all’accertamento della convivenza effettiva, non alla verifica della regolarità del soggiorno.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 98 del 2 febbraio 2025 ha chiarito che l’iscrizione anagrafica non è una concessione, ma un atto dovuto, una volta accertata la dimora abituale e negare la registrazione della convivenza significa impedire l’esercizio di un diritto fondamentale, con effetti a catena sul diritto di soggiorno.
Convivenza e “permesso di soggiorno”: il fondamento europeo
Il diritto del partner straniero a soggiornare in Italia non nasce dal permesso, ma dalla “relazione familiare”.
La base normativa è solida:
- Direttiva 2004/38/CE;
- D.lgs. n. 30/2007, art. 3
Queste norme includono espressamente: “il partner straniero con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”.
Il Tribunale di Bologna, ordinanza n. 21280 del 3 febbraio 2020 ha affermato che: “Lo straniero ha diritto all’ingresso in Italia e al ricongiungimento con il partner italiano, se intrattiene con questi una stabile relazione purché debitamente attestata”.
La convivenza, dunque, precede e fonda il diritto al “permesso di soggiorno“.
È legittimo chiedere il “permesso di soggiorno” per registrare la convivenza ?
La risposta è NO.
È una prassi illegittima.
Tuttavia, alcuni Comuni pretendono:
- un permesso di soggiorno già valido;
- una pregressa residenza anagrafica.
Questa interpretazione, si ribadisce, è stata espressamente smentita dalla giurisprudenza.
Il Tribunale di Lecce ha a chiarito che tale prassi:
- vanifica la Legge Cirinnà;
- impone di fatto il vincolo del matrimonio;
- crea una discriminazione irragionevole tra coppie.
La Cassazione civile, Sez. I, n. 11033 del 24 aprile 2024 ha ribadito ancora che:
- il diritto alla coesione familiare prescinde dalla regolarità del soggiorno pregresso;
- la relazione stabile può essere provata con ogni mezzoe.
Come dimostrare la relazione stabile (anche se il Comune rifiuta)
La relazione deve essere attestata attraverso il “contratto di convivenza” autenticato da avvocato o notaio e negarne la registrazione significa creare un ostacolo grave e illegittimo a un diritto di derivazione europea.
La soluzione concreta: il percorso corretto
In sintesi, il percorso giuridicamente corretto è il seguente:
1. Formalizzazione della “convivenza” con “contratto di convivenza” autenticato da un avvocato o da un notaio;
2. Richiesta di “iscrizione anagrafica” nello stato di famiglia del partner italiano;
3. Tutela legale immediata in caso di diniego del Comune;
4. Domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, ex D.lgs. 30/2007.
Il “permesso di soggiorno” non è il presupposto, ma il risultato finale del percorso.
Perché agire tempestivamente è fondamentale
Ogni ritardo o rifiuto non impugnato può:
- prolungare una situazione di irregolarità;
- comprimere un diritto riconosciuto dalla normativa europea.
Affrontare correttamente il procedimento, sin dall’inizio, consente di superare le resistenze amministrative e ottenere una tutela piena e stabile.
Conclusione
Il “patto di convivenza” non è un escamotage, ma uno strumento giuridico pienamente legittimo, riconosciuto dal diritto nazionale ed europeo, per garantire:
- dignità alla relazione affettiva;
- certezza giuridica;
- accesso al “permesso di soggiorno” per il partner straniero, anche in assenza di un titolo pregresso.
Quando la prassi amministrativa si discosta dalla legge, è il diritto – e non l’arbitrio – a dover prevalere.
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La necessaria assistenza legale per la redazione del “patto di convivenza” e nelle fasi successive volte a vincere le resistenze della Amministrazioni Comunali consente di ottenere il riconoscimento dei diritti che la legge già garantisce !