Assegno di Divorzio

Che cos’è l’assegno di Divorzio?

L'”assegno di divorzio” è quella somma che uno dei due coniugi può essere costretto a versare all’ex coniuge.

 

Condizioni per il sorgere del diritto sono la “non titolarità di adeguati redditi propri” e l'”impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive“, quali l’età avanzata e la conseguente difficoltà a reperire un lavoro, o patologie invalidanti.

 

Il diritto, inoltre, cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono “giustificati motivi” il Tribunale può modificare le statuizioni sull'”assegno di divorzio“.

Tra questi “giustificati motivi” rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall’ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l'”assegno di divorzio” (lo ha ribadito recentemente la Cassazione civile con ordinanza n. 5974 del 28 febbraio 2019).

 

La Cassazione con la sentenza n. 11504/17 ha derogato al consolidato orientamento trentennale che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del “tenore di vita matrimoniale” e ha indicato come nuovo parametro di spettanza dell’assegno, l’ ”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede, dovendo avere l’assegno solo natura “assistenziale”.

 

In altre parole l'”assegno di divorzio” sarà dovuto solo ed esclusivamente se l’ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Ai fini di valutare se l’ex coniuge sia o meno autosufficiente dovranno prendersi in considerazione – oltre che il possesso di redditi di lavoro – anche il possesso di beni mobili e/o immobili, la disponibilità di una abitazione, le capacità e le possibilità effettive di procurarsi un lavoro tenuto conto dell’età, della salute, dei titoli posseduti e del mercato del lavoro.

Il Tribunale di Milano, a seguito della sentenza sopra citata della cassazione è intervenuto fissando in circa 1.000,00 euro all’anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all'”assegno di divorzio” da parte dell’ex marito in quanto autosufficiente economicamente.

 

Con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno poi introdotto il principio che vuole recuperare il concetto di “solidarietà coniugale e post-coniugale” che era alla base della vecchia disciplina dell’assegno di mantenimento (ovvero prima della sentenza del maggio 2017).

In forza della detta sentenza, nella determinazione dell’assegno di divorzio si dovrà tener conto anche del contributo fornito dal coniuge più povero al ménage familiare, dei sacrifici e delle rinunce professionali da questi effettuate a favore della famiglia e della realizzazione professionale ed economica del coniuge. Si tratta di una sorta di riequilibrio dei sacrifici fatti durante la vita matrimoniale dal coniuge che ha sacrificato per essa la propria vita professionale.

§

Le conseguenze della diversità della disciplina economica tra “assegno di mantenimento in caso di separazione” e “assegno di divorzio” sono  quelle per cui il coniuge separato che sia obbligato a versare all’ex un oneroso assegno di mantenimento (in quanto parametrato al “tenore di vita matrimoniale” che continua a vigere per la determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione) ha tutto l’interesse a chiedere quanto prima il divorzio (al fine di corrispondere – solo eventualmente – un assegno di divorzio che sarà, comunque, sempre inferiore a quello determinato con la separazione ).

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