Assegno divorzile: irrilevanti la nascita di un nuovo figlio e gli aiuti economici della famiglia di origine (Cass.civ. sent. 4.4.11, n. 7601)
08/06/2011
Nella determinazione dell’assegno divorzile sono irrilevanti gli aiuti economici della famiglia di appartenenza al soggetto beneficiario dell’attribuzione divorzile, nonché la nascita di un altro figlio dell’obbligato, o la scelta dell’ex moglie di non svolgere alcuna attività retribuita.
In tal senso, si è pronunciata la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 4 aprile 2011, n. 7601, la quale ha chiarito come la nascita di un altro erede non comporta automaticamente una rideterminazione dell’assegno, in quanto si dovrà vagliare la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato (che, nel caso in esame, presentava una consistenza tale da rendere irrilevanti, i nuovi oneri denunciati) a cui l’uomo sarà comunque tenuto insieme alla madre del bambino.