Colpa medica: le linee guida della Legge Balduzzi non salvano il sanitario dalle condotte imprudenti (Cass. civ. Sez. IV penale, 20.03.2015 n. 16944)
04/06/2015
L’art. 3 della Legge 8 novembre 2012 n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) secondo cui “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, può operare solo allorquando si discuta della “perizia” del sanitario, non estendendosi alle condotte professionali “negligenti” e “imprudenti”.