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Demansionamento e Danno esistenziale: irrisarcibile senza allegazione di scelte di vita diverse (Cass. Civ., sez. Lav., sentenza 23/11/15 n° 23837)

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22/01/2016

 

Il danno esistenziale, necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita.

Non è, dunque, sufficiente la prova del demansionamento e/o dequalifìcazione, dell’isolamento, della forzata inoperosità, dell’assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l’inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita.


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AUTORE - Studio Legale Albini