Fondo di solidarietà coniuge separato in stato di bisogno (dal 13 febbraio 2017 possibile presentare la domanda)
03/02/2017
Dal 17 febbraio sarà possibile, per i coniuge separato in stato di bisogno che non sia in grado di di provvedere al mantenimento proprio e dei figli, presentare la domanda per accedere al Fondo di solidarietà istituito dalla legge n. 208/2015.
Il modulo necessario per la presentazione dell’istanza (la quale sarà inammissibile ove presentata senza l’utilizzo del modulo conforme) sarà, infatti, rinvenibile sul sito del Ministero della Giustizia dal 17 febbraio 2017 e da tale data potranno essere presentate le domande nei Tribunali indicati nella Tabella A annessa al regio decreto gennaio 1941 n. 12.
Legittimato ad accedere al Fondo è solo:
– il coniuge separato (il coniuge divorziato NON ha diritto a presentare l’istanza);
– che sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
– che si trovi in stato di bisogno, non in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli;
– che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempimenti del coniuge che vi era tenuto;
– che abbia esperito infruttuosamente procedure esecutive nei confronti del coniuge onerato.